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Indennità dell’assicurazione contro la disoccupazione ed insolvenza del datore di lavoro

L'assicurazione contro la disoccupazione versa prestazioni ai lavoratori salariati in caso di disoccupazione e insolvenza del datore di lavoro. Concede anche sussidi per i provvedimenti di prevenzione della disoccupazione, i cosiddetti "provvedimenti inerenti al mercato del lavoro".

Informazioni periodiche
valide dal 1° gennaio 2024

Indennità di disoccupazione

Video esplicativi

  • Il diritto all'indennità di disoccupazione
  • La durata dell’indennità e il periodo di attesa
  • Il guadagno assicurato e l’importo dell'indennità
  • Il modulo "Indicazioni persona assicurata" (IPA)

Chi ha diritto all’indennità di disoccupazione?

Ne hanno diritto coloro che hanno compiuto un determinato periodo contributivo minimo o che sono dispensati dalla dimostrazione dell'obbligo contributivo per un motivo indicato dalla legge.
L'obbligo contributivo sussiste per tutti i lavoratori dipendenti (a carico per metà dei datori di lavoro e per metà dei lavoratori).
Le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente, invece, non hanno diritto alle indennità di disoccupazione.

Chi è assicurato contro la disoccupazione?

Chi svolge un lavoro dipendente in Svizzera è assicurato contro la disoccupazione e ha diritto ad un adeguato risarcimento in caso di mancanza d'impiego, lavoro ridotto, perdita di lavoro a causa di intemperie o insolvenza del datore di lavoro.
L'assicurazione contro la disoccupazione rappresenta anche un valido strumento di lotta e di prevenzione contro quest'ultimo problema, attraverso provvedimenti inerenti al mercato del lavoro a favore delle persone assicurate.
Le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente, invece, non possono assicurarsi contro la disoccupazione.

Quali condizioni si devono soddisfare per ottenere l’indennità di disoccupazione?

  • dimostrare di essere disoccupato totalmente o parzialmente
    Anche chi svolge un lavoro a tempo parziale e cerca un'occupazione a tempo pieno o un secondo lavoro a tempo parziale, a determinate condizioni, potrebbe avere diritto all'indennità
  • dimostrare di aver perso almeno due giorni lavorativi e di aver subito una perdita di salario
    A chi lavora meno senza per questo subire tagli di stipendio non viene tuttavia conteggiata alcuna perdita di lavoro
  • essere domiciliati in Svizzera
    I lavoratori frontalieri domiciliati all'estero sono assicurati in base alle normative vigenti nel loro Paese
  • dimostrare di aver terminato la scuola dell'obbligo, di non aver raggiunto l'età pensionabile AVS e di non percepire una rendita di vecchiaia AVS
  • dimostrare di aver adempiuto a un periodo di contribuzione minimo
    Nei due anni che precedono la prima domanda d'indennità bisogna aver svolto un'attività salariata per almeno dodici mesi
  • se in seguito a formazione, malattia, infortunio, maternità, detenzione o attività salariata all'estero (paesi non UE e AELS) non è possibile dimostrare di aver svolto un'occupazione soggetta a contribuzione, si è assicurati senza obbligo contributivo; ciò vale anche per chi è costretto a svolgere un'attività salariata in seguito a divorzio, separazione, decesso del coniuge o perdita di una rendita AI
  • essersi occupati completamente, a determinate condizioni, alla cura di persone bisognose nei due anni antecedenti
  • avere lavorato all'estero, in uno Stato membro dell'UE o dell'AELS, a condizione che siano di nazionalità svizzera o che siano in possesso di un permesso di domicilio (permesso C) e che possano dimostrare un periodo di contribuzione di 6 mesi in Svizzera
  • l'assicurato deve essere idoneo al collocamento
    Deve cioè dimostrare di essere disponibile, autorizzato e in grado di accettare un'occupazione adeguata
  • è necessario adempiere alle prescrizioni di controllo stabilite per legge, in particolare si è tenuti a dimostrare il proprio impegno nel cercare un lavoro
    Impieghi adeguati e corsi di riformazione e perfezionamento eventualmente proposti devono essere accettati

Tutti i punti summenzionati sono disciplinati in dettaglio dalla Legge e dall'Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione. Esiste inoltre un'ampia giurisprudenza al riguardo.

Quante sono le indennità giornaliere?

Il numero delle indennità giornaliere di diritto varia da un minimo di 90 ad un massimo di 640.

In quali casi si estingue il diritto all’indennità?

Il diritto all’indennità si estingue se non è fatto valere, con la consegna del modulo IPA, entro tre mesi dalla fine del periodo di controllo cui si riferisce.

Come ci si deve comportare in caso di inabilità lavorativa?

Il disoccupato deve annunciare la sua inabilità lavorativa all’URC entro una settimana dall’inizio della medesima.
Se, senza un valido motivo, annuncia l’inabilità al lavoro oltre tale termine e non l’ha indicata neppure nel modulo «Indicazioni della persona assicurata», egli perde il diritto all’indennità giornaliera per i giorni di inabilità lavorativa precedenti l’annuncio.

Come può essere richiesta l’indennità di disoccupazione?

  • annunciarsi all'Ufficio regionale di collocamento (URC)
  • scegliere la Cassa di disoccupazione e inoltrare la richiesta

La Cassa cantonale di disoccupazione verifica il diritto e provvede al versamento delle indennità di disoccupazione. È possibile rivolgersi alle sedi della Cassa cantonale a Lugano, Bellinzona e Locarno. A Lugano gli uffici della Cassa si trovano nello stesso stabile e piano dell’URC, mentre a Bellinzona si trovano di fronte all’URC.

Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG
Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari
Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione
Ufficio cantonale dell'assicurazione invalidità

Istituto delle assicurazioni sociali
Via Ghiringhelli 15a
6501 Bellinzona

tel. +41 91 821 91 11
ias@ias.ti.ch

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