L'assicurazione contro la disoccupazione versa prestazioni ai lavoratori salariati in caso di disoccupazione e insolvenza del datore di lavoro. Concede anche sussidi per i provvedimenti di prevenzione della disoccupazione, i cosiddetti "provvedimenti inerenti al mercato del lavoro".
Ne hanno diritto coloro che hanno compiuto un determinato periodo contributivo minimo o che sono dispensati dalla dimostrazione dell'obbligo contributivo per un motivo indicato dalla legge.
L'obbligo contributivo sussiste per tutti i lavoratori dipendenti (a carico per metà dei datori di lavoro e per metà dei lavoratori).
Le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente, invece, non hanno diritto alle indennità di disoccupazione.
Chi svolge un lavoro dipendente in Svizzera è assicurato contro la disoccupazione e ha diritto ad un adeguato risarcimento in caso di mancanza d'impiego, lavoro ridotto, perdita di lavoro a causa di intemperie o insolvenza del datore di lavoro.
L'assicurazione contro la disoccupazione rappresenta anche un valido strumento di lotta e di prevenzione contro quest'ultimo problema, attraverso provvedimenti inerenti al mercato del lavoro a favore delle persone assicurate.
Le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente, invece, non possono assicurarsi contro la disoccupazione.
Tutti i punti summenzionati sono disciplinati in dettaglio dalla Legge e dall'Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione. Esiste inoltre un'ampia giurisprudenza al riguardo.
Il numero delle indennità giornaliere di diritto varia da un minimo di 90 ad un massimo di 640.
Il diritto all’indennità si estingue se non è fatto valere, con la consegna del modulo IPA, entro tre mesi dalla fine del periodo di controllo cui si riferisce.
Il disoccupato deve annunciare la sua inabilità lavorativa all’URC entro una settimana dall’inizio della medesima.
Se, senza un valido motivo, annuncia l’inabilità al lavoro oltre tale termine e non l’ha indicata neppure nel modulo «Indicazioni della persona assicurata», egli perde il diritto all’indennità giornaliera per i giorni di inabilità lavorativa precedenti l’annuncio.
La Cassa cantonale di disoccupazione verifica il diritto e provvede al versamento delle indennità di disoccupazione. È possibile rivolgersi alle sedi della Cassa cantonale a Lugano, Bellinzona e Locarno. A Lugano gli uffici della Cassa si trovano nello stesso stabile e piano dell’URC, mentre a Bellinzona si trovano di fronte all’URC.
Servizio disoccupazione
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6500 Bellinzona
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Via San Gottardo 17
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tel. +41 91 821 92 22
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presso Sindacati indipendenti ticinesi(SIT)
Via della Pace 3
6600 Locarno
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