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Indennità dell’assicurazione contro la disoccupazione ed insolvenza del datore di lavoro

L'assicurazione contro la disoccupazione versa prestazioni ai lavoratori salariati in caso di disoccupazione e insolvenza del datore di lavoro. Concede anche sussidi per i provvedimenti di prevenzione della disoccupazione, i cosiddetti "provvedimenti inerenti al mercato del lavoro".

Informazioni periodiche
valide dal 1° gennaio 2024

Indennità per insolvenza del datore di lavoro

Di cosa si tratta?

Oltre al diritto all'indennità di disoccupazione, la legge prevede anche la possibilità, per gli assicurati, di ottenere un'indennità per insolvenza del datore di lavoro.
Quest'ultima copre i crediti salariali rimasti scoperti fino a quattro mesi, qualora sia stata aperta contro il datore di lavoro una procedura di fallimento, di moratoria, o di pignoramento o nel caso in cui il fallimento non sia stato decretato a causa del mancato versamento dell'anticipo spese (manifesto indebitamento).

Chi non ha diritto all’indennità per insolvenza?

Le persone che, in qualità di soci, membri di un organo dirigente dell'azienda o finanziariamente partecipi della società, prendono parte alle decisioni del datore di lavoro, né i loro coniugi che lavorano nell'azienda.
Se la PMI è una persona giuridica (SA o Sagl), i membri del Consiglio di amministrazione della SA, rispettivamente i soci dirigenti o terzi della Sagl che, in base al diritto delle assicurazioni sociali, sono tutti salariati, non hanno diritto all'indennità per insolvenza.

Dove si può far valere il proprio diritto all’indennità per insolvenza?

Il lavoratore è tenuto a far valere il proprio diritto all'indennità presso la cassa pubblica competente nella località dell'ufficio di esecuzione e fallimenti.
La richiesta deve essere presentata entro 60 giorni dalla pubblicazione del fallimento/moratoria del datore di lavoro nel Foglio ufficiale svizzero di commercio o, se non vi è procedura di fallimento, 60 giorni dopo la notifica dell'atto di pignoramento.
Nel caso di manifesto indebitamento, la richiesta deve essere presentata sempre entro 60 giorni, che decorrono dal momento in cui si è preso atto che il termine per il versamento dell'anticipazione delle spese è trascorso infruttuoso dopo la domanda di fallimento.

L'indennità per insolvenza può essere richiesta unicamente alla Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione, sede di Bellinzona. I formulari, invece, possono essere consegnati presso le tre sedi della Cassa cantonale.

Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG
Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari
Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione
Ufficio cantonale dell'assicurazione invalidità

Istituto delle assicurazioni sociali
Via Ghiringhelli 15a
6501 Bellinzona

tel. +41 91 821 91 11
ias@ias.ti.ch

Centralino
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Sportelli
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