Indennità che compensa una parte della perdita di guadagno delle donne neomamme.
L'indennità per maternità è corrisposta, dal giorno del parto, alle madri esercitanti attività lucrativa. Le madri assicurate obbligatoriamente, secondo la legge AVS, durante i 9 mesi immediatamente precedenti il parto e che in quel periodo hanno lavorato almeno 5 mesi, hanno diritto a un'indennità in caso di maternità per 14 settimane.
Il termine di 9 mesi d'assicurazione viene ridotto in caso di parto prematuro.
Qualora il neonato dovesse essere ricoverato ininterrottamente per almeno 14 giorni immediatamente dopo la nascita, l'indennità di maternità può essere prolungata per la durata effettiva dell'ospedalizzazione, ma al massimo per 56 giorni.
L'indennità per maternità non è pagata automaticamente.
Deve essere richiesta presso la Cassa di compensazione competente.
La richiesta di indennità per maternità può essere fatta solo dopo il parto, in quanto la Cassa di compensazione deve conoscere la data di nascita del figlio per poter procedere alla valutazione del diritto.
Nel caso in cui la madre sia salariata, l'indennità di maternità è pagata al datore di lavoro, se questo continua a versarle il salario.
Negli altri casi l'indennità è pagata direttamente alla madre.
Il versamento avviene mensilmente.
L'indennità di maternità esclude il versamento di indennità giornaliere dell'assicurazione contro la disoccupazione, dell'assicurazione invalidità, dell'assicurazione contro gli infortuni, dell'assicurazione militare, nonché delle indennità per perdita di guadagno in caso di servizio e delle indennità di assistenza.
Servizio indennità
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