Indennità che compensa una parte della perdita di guadagno del padre o della moglie della madre, a seguito della nascita di un/a figlio/a.
L'indennità per l'altro genitore è corrisposta, entro 6 mesi dalla nascita, al padre o alla moglie della madre esercitante attività lucrativa.
Il padre o la moglie della madre assicurati obbligatoriamente, secondo la legge AVS, durante i 9 mesi immediatamente precedenti la nascita e che in quel periodo hanno lavorato almeno 5 mesi, hanno diritto a un massimo di 14 indennità per l'altro genitore.
L'indennità per l'altro genitore non è pagata automaticamente.
Deve essere richiesta presso la Cassa di compensazione competente.
La richiesta di indennità per l'altro genitore può essere fatta solo dal momento in cui è stato fruito l'ultimo giorno di congedo.
Nel caso in cui il padre o la moglie della madre sono salariati, l'indennità per l'altro genitore è pagata al datore di lavoro, se questo continua a versargli il salario.
Negli altri casi l'indennità è pagata direttamente all'altro genitore.
L'indennità per l'altro genitore è versata a posteriori dopo che è stato fruito l'ultimo giorno di congedo.
L'indennità per l'altro genitore esclude il versamento di indennità giornaliere dell'assicurazione contro la disoccupazione, dell'assicurazione per l'invalidità, dell'assicurazione contro gli infortuni, dell'assicurazione militare, nonché delle indennità per perdita di guadagno in caso di servizio.
Servizio indennità
Via Ghiringhelli 15a
6501 Bellinzona
tel. +41 91 821 92 69
fax +41 91 821 92 99