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Indennità per perdita di guadagno per l'altro genitore (padre o moglie della madre)

Indennità che compensa una parte della perdita di guadagno del padre o della moglie della madre, a seguito della nascita di un/a figlio/a.

Chi ha diritto all'indennità di paternità o della moglie della madre ?

L'indennità per l'altro genitore è corrisposta, entro 6 mesi dalla nascita, al padre o alla moglie della madre esercitante attività lucrativa.
Il padre o la moglie della madre assicurati obbligatoriamente, secondo la legge AVS, durante i 9 mesi immediatamente precedenti la nascita e che in quel periodo hanno lavorato almeno 5 mesi, hanno diritto a un massimo di 14 indennità per l'altro genitore.

 

Come può essere richiesta l'indennità per l'altro genitore?

L'indennità per l'altro genitore non è pagata automaticamente.
Deve essere richiesta presso la Cassa di compensazione competente.
La richiesta di indennità per l'altro genitore può essere fatta solo dal momento in cui è stato fruito l'ultimo giorno di congedo.

 

A chi e quando è pagata un'indennità per l'altro genitore?

Nel caso in cui il padre o la moglie della madre sono salariati, l'indennità per l'altro genitore è pagata al datore di lavoro, se questo continua a versargli il salario.
Negli altri casi l'indennità è pagata direttamente all'altro genitore.
L'indennità per l'altro genitore è versata a posteriori dopo che è stato fruito l'ultimo giorno di congedo.

 

Può essere percepita contemporaneamente un'indennità per l'altro genitore ed un'altra indennità giornaliera per perdita di guadagno?

L'indennità per l'altro genitore esclude il versamento di indennità giornaliere dell'assicurazione contro la disoccupazione, dell'assicurazione per l'invalidità, dell'assicurazione contro gli infortuni, dell'assicurazione militare, nonché delle indennità per perdita di guadagno in caso di servizio.

Informazioni periodiche
valide dal 1° gennaio 2024

A chi rivolgersi

Servizio indennità

Via Ghiringhelli 15a
6501 Bellinzona

tel. +41 91 821 92 69
fax +41 91 821 92 99
 

Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG
Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari
Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione
Ufficio cantonale dell'assicurazione invalidità

Istituto delle assicurazioni sociali
Via Ghiringhelli 15a
6501 Bellinzona

tel. +41 91 821 91 11
ias@ias.ti.ch

Centralino
8:45-11:45 | 14:00 - 16:00

Sportelli
8:45-11:45 | 14:00 - 16:00