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Indennità per perdita di guadagno in caso di maternità

Indennità che compensa una parte della perdita di guadagno delle donne neomamme.

Chi ha diritto all’indennità per perdita di guadagno in caso di maternità?

L'indennità per maternità è corrisposta, dal giorno del parto, alle madri esercitanti attività lucrativa. Le madri assicurate obbligatoriamente, secondo la legge AVS, durante i 9 mesi immediatamente precedenti il parto e che in quel periodo hanno lavorato almeno 5 mesi, hanno diritto a un'indennità in caso di maternità per 14 settimane.

Il termine di 9 mesi d'assicurazione viene ridotto in caso di parto prematuro.

Qualora il neonato dovesse essere ricoverato ininterrottamente per almeno 14 giorni immediatamente dopo la nascita, l'indennità di maternità può essere prolungata per la durata effettiva dell'ospedalizzazione, ma al massimo per 56 giorni. 
 

Come può essere richiesta l’indennità per maternità?

L'indennità per maternità non è pagata automaticamente.
Deve essere richiesta presso la Cassa di compensazione competente.
La richiesta di indennità per maternità può essere fatta solo dopo il parto, in quanto la Cassa di compensazione deve conoscere la data di nascita del figlio per poter procedere alla valutazione del diritto.

A chi e quando è pagata un’indennità di maternità?

Nel caso in cui la madre sia salariata, l'indennità di maternità è pagata al datore di lavoro, se questo continua a versarle il salario.
Negli altri casi l'indennità è pagata direttamente alla madre.
Il versamento avviene mensilmente.

Può essere percepita contemporaneamente un’indennità per maternità ed un’altra indennità giornaliera per perdita di guadagno?

L'indennità di maternità esclude il versamento di indennità giornaliere dell'assicurazione contro la disoccupazione, dell'assicurazione invalidità, dell'assicurazione contro gli infortuni, dell'assicurazione militare, nonché delle indennità per perdita di guadagno in caso di servizio e delle indennità di assistenza.

Informazioni periodiche
valide dal 1° gennaio 2024

A chi rivolgersi

Servizio indennità

Via Ghiringhelli 15a
6501 Bellinzona

tel. +41 91 821 92 69
fax +41 91 821 92 99
 

Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG
Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari
Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione
Ufficio cantonale dell'assicurazione invalidità

Istituto delle assicurazioni sociali
Via Ghiringhelli 15a
6501 Bellinzona

tel. +41 91 821 91 11
ias@ias.ti.ch

Centralino
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