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Invalidità e occupazione

L’AI prevede dei provvedimenti che hanno lo scopo di integrare, reintegrare gli assicurati invalidi nel mondo del lavoro o di aiutarli a restarvi. Inoltre, l’AI collabora con i datori di lavoro per cercare di raggiungere questi obiettivi.

Informazioni periodiche
valide dal 1° gennaio 2024

Incentivi per l’assunzione di persone in invalidità

Quando un datore di lavoro assume una persona con un problema di salute nell’ambito dell’integrazione, è possibile il versamento di un assegno per l’introduzione del collaboratore ed un eventuale risarcimento finanziario in caso di nuove assenze.

Cosa si intende per lavoro a titolo di prova?

Provvedimento che permette di collocare un assicurato in un’azienda per dargli la possibilità di dimostrare le sue competenze e consentire al datore di lavoro di testare le sue capacità per un periodo di massimo 6 mesi.

Il datore di lavoro non è vincolato da un contratto di lavoro, ma il provvedimento è oggetto di una convenzione.

L’assicurato riceve un’indennità giornaliera o continua a ricevere la sua rendita.

Quando viene versato un assegno per il periodo d’introduzione?

Se l’assicurato, all’inizio del rapporto di lavoro, non offre ancora il rendimento che ci si potrebbe attendere dopo il periodo d’introduzione e avviamento, al datore di lavoro è versato un assegno per il periodo d’introduzione.

L’assegno ammonta al massimo al salario mensile lordo versato all’assicurato ma non può superare l’importo massimo dell’indennità̀ giornaliera dell’AI. Esso include anche gli oneri sociali del datore di lavoro.

L’assegno può̀ essere versato al massimo per 180 giorni.

Quando viene versata un’indennità per sopperire all’aumento dei contributi?

Al datore di lavoro può essere concessa un’indennità per sopperire all’aumento dei contributi della previdenza professionale obbligatoria o dell’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia, se l’assicurato ridiventa incapace al lavoro durante i tre anni successivi al collocamento e se il rapporto di lavoro all’insorgere della nuova incapacità al lavoro è durato più di tre mesi.

Sono prese in considerazione le assenze superiori a 15 giorni per anno civile.
L’indennità inizia ad essere versata a partire dal 16° giorno.

A chi rivolgersi

Servizio integrazione professionale
Via Ghiringhelli 15a
6501 Bellinzona

tel. +41 91 821 91 11
fax +41 91 821 92 99
 


Servizio giovani e inserimento
Via Ghiringhelli 15a
6501 Bellinzona

tel. +41 91 821 91 11
fax +41 91 821 92 99

Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG
Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari
Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione
Ufficio cantonale dell'assicurazione invalidità

Istituto delle assicurazioni sociali
Via Ghiringhelli 15a
6501 Bellinzona

tel. +41 91 821 91 11
ias@ias.ti.ch

Centralino
8:45-11:45 | 14:00 - 16:00

Sportelli
8:45-11:45 | 14:00 - 16:00