L’AI prevede dei provvedimenti che hanno lo scopo di integrare, reintegrare gli assicurati invalidi nel mondo del lavoro o di aiutarli a restarvi. Inoltre, l’AI collabora con i datori di lavoro per cercare di raggiungere questi obiettivi.
Queste prestazioni vengono concesse agli assicurati che si sottopongono ad un provvedimento d’integrazione ordinato dall’AI, a condizione che non abbiano diritto alle indennità giornaliere e qualora, in virtù della loro occupazione durante il provvedimento, debbano affrontare delle spese di custodia o assistenza a terze persone, per compiti che normalmente svolgono loro stessi.
Quando i provvedimenti di integrazione accordati all’assicurato durano almeno due giorni consecutivi e provocano spese supplementari documentate per la custodia delle seguenti persone che vivono nella stessa economia domestica:
Sono coperte le spese effettive, ma al massimo 82 franchi al giorno.
Le spese di custodia e di assistenza d’importo inferiore a 20 franchi, per tutta la durata dell’integrazione, non sono rimborsate.
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