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Principi di assoggettamento per attività esercitate in più Stati

Definizione della legislazione applicabile in base ai regolamenti europei vigenti e alle convenzioni di sicurezza sociale siglate tra i singoli Stati

Principi generali

Di norma, tutti coloro che lavorano o sono domiciliati in Svizzera sono soggetti al sistema di previdenza sociale svizzero.

Lo stesso vale per le persone domiciliate in Svizzera che non esercitano alcuna attività lucrativa.

Vi sono tuttavia delle eccezioni, regolamentate in particolare nelle convenzioni di sicurezza sociale concluse dalla Svizzera.

Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'Unione europea (ALC) e la Convenzione AELS (Associazione europea di libero scambio)

Le convenzioni bilaterali di sicurezza sociale esistenti tra la Svizzera e gli Stati membri dell'UE o dell'AELS sono in gran parte sostituite dall'accordo sulla libera circolazione delle persone.

In materia di sicurezza sociale, applichiamo pertanto il diritto europeo (regolamenti UE 883/2004, 987/2009, 465/2012).

Le convenzioni bilaterali rimangono applicabili solo ai cittadini di paesi terzi, vale a dire cittadini di Stati diversi dalla Svizzera e dagli Stati membri dell'UE e dell'AELS.

Le convenzioni di sicurezza sociale regolano generalmente la situazione dei cittadini svizzeri e dei cittadini dello Stato contraente. Possono inoltre rivolgersi ai cittadini di paesi terzi durante il distacco*.


Pertanto, le persone che non hanno nazionalità svizzera o quella di uno Stato contraente non sono in linea di principio interessate dagli accordi bilaterali. In questi casi occorre prendere contatto con l'ente previdenziale estero competente dello Stato di residenza del lavoratore o dello Stato dove ha sede il datore di lavoro (per la Svizzera la cassa di compensazione AVS) e verificare le condizioni di assoggettamento.

L'ALC concerne i seguenti Stati membri dell'UE:
Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

La Convenzione AELS riguarda unicamente gli Stati AELS seguenti:
Islanda, Liechtenstein, Norvegia

Questi accordi coordinano i diversi sistemi nazionali di sicurezza sociale, ma non li uniformano. Mirano a stabilire un'unica legislazione sociale applicabile ed evitare la doppia imposizione.

 

Accordi bilaterali di sicurezza sociale conclusi dalla Svizzera

Una convenzione bilaterale di previdenza sociale determina i diritti e i doveri di un cittadino di uno degli Stati contraenti** per quanto riguarda la sicurezza sociale nell'altro Stato.

Il suo scopo è stabilire la parità di trattamento tra cittadini svizzeri e cittadini dell'altro Stato.

Per gli Stati membri dell'UE, si applicano principalmente gli accordi bilaterali e questi possono differire dalle convenzioni bilaterali di sicurezza sociale.

La Svizzera ha concluso convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale con diversi Stati, di seguito denominati Stati contraenti**:
Australia, Brasile, Canada/Quebec, Cile, Cina, Corea del Sud, ex Repubblica federale di Jugoslavia (applicabile a Bosnia e Erzegovina fino all'entrata in vigore della convenzione bilaterale CH/BIH), Filippine, Giappone, India, Israele, Kosovo, Macedonia del Nord, Montenegro, Regno Unito (*cfr. capitolo Brexit), San Marino, Serbia, Turchia, Uruguay, USA.

La Svizzera ha inoltre concluso convenzioni bilaterali di sicurezza sociale con Stati che sono ora membri dell'UE o dell'AELS.

 

Assoggettamento

In generale
Le persone che svolgono un'attività lucrativa sono generalmente soggette al sistema di sicurezza sociale di un paese, anche se lavorano in più di un paese.

Ciò significa che devono versare contributi assicurativi solo nel paese interessato.

I cittadini svizzeri o i cittadini di uno Stato contraente che lavorano in un singolo paese sono in linea di principio soggetti al sistema di sicurezza sociale di quel paese (principio di affiliazione al luogo di lavoro).

UE/AELS
Attività dipendente / subordinata svolta in due o più Stati
I cittadini svizzeri o i cittadini di uno Stato UE / AELS che esercitano attività dipendente contemporaneamente o in alternanza in diversi paesi (Svizzera e UE / AELS) sono soggetti al regime di sicurezza sociale del loro Stato di residenza, se in quest'ultimo esercitano una parte sostanziale della loro attività.

Una parte sostanziale è esercitata nello Stato di residenza quando una parte quantitativamente significativa di tutte le attività è esercitata lì. L'orario di lavoro e / o la remunerazione possono indicare che è una parte sostanziale quando questi criteri rappresentano il 25% di tutte le attività.

Attività indipendente / autonoma in due o più Stati
I cittadini svizzeri o i cittadini di uno Stato UE / AELS che esercitano attività indipendenti contemporaneamente o alternativamente in diversi paesi (Svizzera e UE / AELS) sono generalmente soggetti al sistema di sicurezza sociale del loro Stato di residenza.

Tuttavia, se non lavorano nel loro paese di residenza o in modo non sostanziale, sono soggetti al sistema di sicurezza sociale del paese in cui si trova il centro degli interessi aziendali.

Una parte sostanziale è esercitata nello Stato di residenza quando una parte quantitativamente significativa di tutte le attività è esercitata lì. L'orario di lavoro e / o la remunerazione possono indicare che è una parte sostanziale quando questi criteri rappresentano il 25% di tutte le attività.

Attività indipendente / autonoma e salariata / subordinata in due o più Stati
I cittadini svizzeri o di uno stato membro dell'UE / AELS che esercitano contemporaneamente attività dipendenti e indipendenti in diversi paesi (Svizzera e UE / AELS) sono soggetti alla legislazione del paese in cui viene esercitata l'attività dipendente.

Lo status indipendente o dipendente di una persona è determinato dalla legislazione dello Stato sul territorio in cui si svolge l'attività.

Ricevere prestazioni in denaro (disoccupazione) in uno Stato
Le persone che percepiscono prestazioni in caso di disoccupazione dal loro Stato di residenza sono soggette alla legislazione del loro Stato di residenza.

Con questo strumento online è possibile determinare, su base indicativa, in quale paese esiste un obbligo di assicurazione sociale.

 

Assoggettamento ad un regime di sicurezza sociale estero

Se l'esame di un caso pratico giunge alla conclusione che un lavoratore non è soggetto alla previdenza sociale svizzera, il datore di lavoro svizzero deve rivolgersi immediatamente all'organizzazione straniera di previdenza sociale interessata, al fine di regolare il pagamento degli oneri sociali dovuti e farsi rilasciare il relativo Modulo A1, da presentare alla propria Cassa di compensazione in Svizzera.

Sono quindi possibili due soluzioni:
1. Il datore di lavoro svizzero versa personalmente i contributi all'organizzazione sociale straniera interessata
2. Il datore di lavoro svizzero e il lavoratore subordinato possono convenire che quest'ultimo adempia per conto del datore di lavoro svizzero agli obblighi per quanto riguarda il versamento dei contributi direttamente all'organizzazione straniera di previdenza sociale, mediante la notifica di un accordo (ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2 del regolamento CE 987/09). Per questi casi è necessario prendere contatto con l'ente previdenziale estero per capire come procedere. Il datore di lavoro svizzero deve pagare al suo lavoratore subordinato, oltre al suo stipendio lordo, la quota di contributi stranieri del datore di lavoro dovuti nell'altro Stato. Nei casi contrari invece, dove l'assoggettamento deve essere fatto in Svizzera, è possibile applicare questa opzione mediante la sottoscrizione del Modulo "Accordo giusta l'art. 21 par. 2 del Regolamento (CE) 987/09 tra lavoratore e datore di lavoro".

Quando una persona è soggetta come indipendente nel suo Stato di residenza, durante i periodi di distacco in altri Stati UE/AELS, dovrà essere in possesso del Modulo A1.

 

Distacco*

Il distacco è un'eccezione ai principi generali di assoggettamento in caso di convenzione o accordo di sicurezza sociale.

Se una persona deve recarsi temporaneamente in un altro paese per svolgere il proprio lavoro può, a determinate condizioni, rimanere soggetta al sistema di sicurezza sociale del paese di origine.

La durata massima di un distacco varia da uno Stato all'altro, secondo le convenzioni concluse.

Per gli stati membri UE / AELS, la durata massima è di 24 mesi.

In alcuni casi, un distacco può essere esteso per un totale di 5-6 anni, tramite un accordo speciale tra Stati. Per la Svizzera la competenza è dell'UFAS (Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna).

Le persone distaccate devono essere in possesso di un certificato di distacco (Modulo A1 per i paesi dell'Unione europea / AELS, certificato di distacco secondo il relativo accordo di sicurezza sociale).

 

Telelavoro transfrontaliero

La Svizzera e alcuni Stati dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) hanno concluso un accordo multilaterale, entrato in vigore il 1° luglio 2023, che consente ai lavoratori transfrontalieri (e a qualsiasi persona che si trovi in una situazione di telelavoro transfrontaliero coperta dall'accordo) di svolgere tra il 25% e il 49,9% della loro attività di telelavoro dal loro paese di residenza senza che ciò abbia alcun impatto sulla loro assoggettamento in materia di sicurezza sociale, vale a dire che rimangono assicurati nello Stato in cui ha la sede legale il datore di lavoro.
Per maggiori informazioni potete consultare il link o contattare la nostra Cassa.
 

Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni, la invitiamo a contattare la nostra Cassa, indicando:

Nazionalità della persona interessata
Luogo di domicilio
Viene svolta un'attività all'estero? In tal caso, in quali paesi, in quale percentuale e in base a quale status (lavoratore indipendente o dipendente)?
Se percepisce indennità di disoccupazione, sono pagate all'estero?

Uscita del Regno Unito dall'UE (Brexit)

In seguito all'uscita del Regno Unito dall'UE (Brexit), l'accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'UE (ALC) e i regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale non sono più applicabili alle relazioni tra la Svizzera e il Regno Unito dal 1° gennaio 2021.
Per ulteriori informazioni: UFAS.

 

Implicazioni per l'obbligo assicurativo malattia LAMal e per le cure medico-sanitarie

Le normative europee di sicurezza sociale si applicano in maniera uniforme a tutti i rami della sicurezza sociale, fra i quali anche al sistema sanitario. Nelle informazioni periodiche e negli approfondimenti della pagina dedicata all'Assicurazione malattia obbligatoria LAMal, potrete trovare esempi riferiti a casistiche particolari tra cui: frontalieri, studenti, lavoratori distaccati e lavoratori a breve termine.

Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG
Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari
Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione
Ufficio cantonale dell'assicurazione invalidità

Istituto delle assicurazioni sociali
Via Ghiringhelli 15a
6501 Bellinzona

tel. +41 91 821 91 11
ias@ias.ti.ch

Centralino
8:45-11:45 | 14:00 - 16:00

Sportelli
8:45-11:45 | 14:00 - 16:00