Le convenzioni bilaterali di sicurezza sociale esistenti tra la Svizzera e gli Stati membri dell'UE o dell'AELS sono in gran parte sostituite dall'accordo sulla libera circolazione delle persone.
In materia di sicurezza sociale, applichiamo pertanto il diritto europeo (regolamenti UE 883/2004, 987/2009, 465/2012).
Le convenzioni bilaterali rimangono applicabili solo ai cittadini di paesi terzi, vale a dire cittadini di Stati diversi dalla Svizzera e dagli Stati membri dell'UE e dell'AELS.
Le convenzioni di sicurezza sociale regolano generalmente la situazione dei cittadini svizzeri e dei cittadini dello Stato contraente. Possono inoltre rivolgersi ai cittadini di paesi terzi durante il distacco*.
Pertanto, le persone che non hanno nazionalità svizzera o quella di uno Stato contraente non sono in linea di principio interessate dagli accordi bilaterali. In questi casi occorre prendere contatto con l'ente previdenziale estero competente dello Stato di residenza del lavoratore o dello Stato dove ha sede il datore di lavoro (per la Svizzera la cassa di compensazione AVS) e verificare le condizioni di assoggettamento.
L'ALC concerne i seguenti Stati membri dell'UE:
Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.
La Convenzione AELS riguarda unicamente gli Stati AELS seguenti:
Islanda, Liechtenstein, Norvegia
Questi accordi coordinano i diversi sistemi nazionali di sicurezza sociale, ma non li uniformano. Mirano a stabilire un'unica legislazione sociale applicabile ed evitare la doppia imposizione.