L'affiliazione ad una cassa di compensazione ed il relativo obbligo di pagamento degli oneri sociali nelle varie tipologie di assicurato (indipendente, senza attività lucrativa, datore di lavoro).
Secondo l'ordinamento giuridico, tutti i datori di lavoro e i lavoratori indipendenti appartenenti ad un'associazione fondatrice di una Cassa di compensazione professionale sono affiliati a quest'ultima. I datori di lavoro e i lavoratori indipendenti che appartengono sia a un'associazione professionale che a un'associazione interprofessionale decidono liberamente a quale delle due Casse di compensazione affiliarsi.
Tutte le altre persone (datori di lavoro e lavoratori indipendenti che non appartengono ad alcuna associazione fondatrice di una cassa di compensazione professionale, persone senza attività lucrativa e salariati il cui datore di lavoro non è assoggettato all'obbligo di versare contributi) sono affiliate alla Cassa cantonale di compensazione del loro Cantone di residenza o del Cantone in cui l'impresa ha la propria sede legale. Le succursali sono affiliate alla Cassa di compensazione cui è affiliata la sede principale.
Se non sono affiliati ad alcuna Cassa di compensazione, i datori di lavoro, i lavoratori indipendenti, le persone senza attività lucrativa e i salariati il cui datore di lavoro non è soggetto all'obbligo di versare contributi sono tenuti ad annunciarsi presso la Cassa cantonale di compensazione competente.
La Cassa di compensazione, controlla l'obbligo assicurativo nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e della previdenza professionale.
Per domande concrete vanno contattati direttamente i singoli assicuratori
Di regola, gli assicurati che cessano di esercitare un'attività lucrativa prima di raggiungere l'età ordinaria di pensionamento restano affiliati quali persone senza attività lucrativa alla Cassa di compensazione precedentemente competente.
La fissazione e il versamento delle rendite per coniugi incombono alla Cassa di compensazione che deve versare la rendita del coniuge che per primo raggiunge l'età del pensionamento.
A dipendenza del tipo d'impiego (autonomo o subordinato) e residenza i lavoratori attivi in più Stati UE/AELS possono essere assoggettati al regime di sicurezza sociale di un altro Stato UE/AELS.
Gli accordi bilaterali prevedono la possibilità di essere distaccati in un altro Stato UE/AELS a svolgere la propria attività professionale.
Questo ha come conseguenza che la subordinazione all'assicurazione avviene ancora in Svizzera.
Gli indipendenti devono affiliarsi ad una Cassa di compensazione all’inizio dell’attività compilando il formulario apposito e consegnandolo alla Cassa di compensazione competente.
Per chi farà parte di un'associazione professionale di categoria, dovrà iscriversi alla rispettiva Cassa professionale di compensazione AVS, mentre le altre persone dovranno annunciarsi alla Cassa cantonale di compensazione del Cantone dove viene esercitata l'attività indipendente.
Sono considerate persone senza attività lucrativa quelle che non percepiscono nessun reddito o il cui reddito è di poco conto.
Queste devono compilare il formulario ""Affiliazione delle persone senza attività lucrativa" e consegnarlo alla Cassa cantonale di compensazione AVS.
I datori di lavoro che impiegano personale domestico devono affiliarsi ad una Cassa di compensazione all’inizio dell’attività del collaboratore, compilare il formulario “Affiliazione dei datori di lavoro” e consegnarlo alla Cassa cantonale di compensazione AVS.
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