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Ostacoli alla navigazione aerea

Gli impianti che in zone edificate raggiungono un'altezza dal suolo di 60 metri e oltre e in zone non edificate di 25 metri e oltre (art. 63 OSIA) costituiscono un ostacolo alla navigazione aerea e devono essere autorizzati e registrati all'Ufficio federale dell’aviazione civile.

L’Ufficio federale verifica se l'impianto può costituire un pericolo per la sicurezza del traffico aereo e decide l'adozione di eventuali misure di sicurezza, quali la marcatura e/o la segnalazione luminosa.

L’Ufficio provvede inoltre affinché gli impianti figurino sulle relative carte a disposizione dei piloti.

Gli impianti a fune metallica per il trasporto di materiale che non costituiscono un ostacolo alla navigazione aerea ai sensi della LNA e dell’OSIA sono riportati nella Banca dati cantonale.