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Nuova Legge sulla gestione delle acque

Il 21 gennaio 2025 il Gran Consiglio ticinese ha approvato la nuova legge sulla gestione delle acque (LGA), licenziata dal Consiglio di Stato nel febbraio 2020. La stessa recepisce a livello normativo il principio della gestione integrata ed integrale delle acque: ogni intervento riguardante la protezione dell’acqua, il suo utilizzo e la protezione dai pericoli che essa può generare, va coordinato e armonizzato in considerazione del territorio e del ciclo naturale.
 
La LGA attua un importante riordino e una semplificazione normativa: dagli oltre 500 articoli contenuti in otto diverse leggi cantonali si passa a una sola legge composta da un centinaio di articoli.

Sul Bollettino Ufficiale 151/2025 del 14 novembre 2025 sono state pubblicate la Legge (LGA, 721.100) e il relativo regolamento del 12 novembre 2025 (RGA, 721.110).

Entrambi gli atti sono in vigore dal 1° gennaio 2026.

Si segnala in particolare:

  • l’istituzione di un nuovo strumento cantonale denominato Piano cantonale della gestione delle acque (PCGA), volto a definire gli indirizzi e i piani d’azione della gestione delle acque in modo coordinato con le altre politiche settoriali;
  • l’introduzione formale dello strumento del Piano Generale dell’Acquedotto (PGA) per la pianificazione comunale dell’approvvigionamento idrico, similmente a quanto avviene con il PGS sul fronte dello smaltimento;
  • l’allineamento delle norme sul finanziamento della costruzione delle opere di smaltimento, di approvvigionamento idrico e di sistemazione e rivitalizzazione dei corsi d’acqua;
  • la concessione di sussidi per opere di smaltimento acque, se la domanda è presentata entro quindici anni e il collaudo effettuato entro venti anni dall'entrata in vigore della LGA;
  • l’introduzione generalizzata dei contatori per la fatturazione causale dei consumi;
  • il chiarimento dei compiti dei vari soggetti attivi nella gestione delle acque, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di equivalenza fiscale;
  • l’imposizione di un interesse semplice del 2% in caso di pagamento rateale dei contributi di costruzione per le opere di smaltimento acque, in luogo del precedente interesse composto del 5%.

Contestualmente all’entrata in vigore di LGA e RGA l’Ufficio della protezione delle acque e dell’approvvigionamento idrico (UPAAI) del Dipartimento del territorio ha adattato i regolamenti tipo comunali sul fronte dell’acqua potabile e delle canalizzazioni, disponibili sul sito UPAAI.

Conformemente all’art. 101 LGA i “Comuni adattano i loro regolamenti alle disposizioni della presente legge entro cinque anni dalla sua entrata in vigore”.