Impianti a fune e ascensori inclinati
Scopo del sito è quello di fornire le informazioni base ai proprietari d'impianti a fune o a chi si accinge a costruirne uno, a costruttori, Enti pubblici e persone interessate al fine di comprendere i principi e le normative che regolano la materia.
Nel campo degli impianti a fune per il trasporto di persone si riconoscono gli impianti soggetti a concessione federale e quelli soggetti ad autorizzazione cantonale.
La Confederazione ha demandato la competenza su questi ultimi ai Cantoni; la maggioranza dei quali si sono uniti in un Concordato intercantonale, definito "Concordato per gli impianti a fune e le sciovie esonerate dalla concessione federale", che ha lo scopo di stabilire prescrizioni comuni in materia e di disporre di un organo tecnico.
Per maggiori indicazioni relative al concordato rimandiamo alla pagina specifica.
Nel campo degli impianti a fune gli attori principali sono:
- il proprietario/gerente dell'impianto a fune;
- il costruttore dell'impianto;
- la ditta manutentrice;
- l'Autorità di competenza (Cantone);
- l'Organo di controllo del concordato intercantonale.
Il Dipartimento del territorio, per il tramite della Sezione della mobilità, è l'Autorità di competenza incaricata dell'esecuzione del Regolamento concernente le funivie e le sciovie esonerate dalla concessione federale come pure del concordato concernente gli impianti di trasporto a fune e le sciovie esonerati dalla concessione federale.
L’incarico le è dato tramite la Legge concernente la designazione delle autorità competenti per l’applicazione del concordato del 15 ottobre 1951 concernente gli impianti di trasporto a fune e le sciovie esonerati dalla concessione federale (del 2 dicembre 2008).