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Trasporto di persone

Gli impianti sottoposti ad autorizzazione cantonale per il trasporto di persone sono:

  • le piccole funivie (fino a 8 posti per senso di marcia) non gestite a titolo professionale;
  • le sciovie;
  • le mini sciovie (sciovie a fune bassa) e i tappeti mobili;
  • gli ascensori inclinati che non rientrano nel campo d'applicazione degli ascensori secondo la norma EN 81-22;
  • funicolari (per esercizio ausiliario o per utilizzo privato);
  • impianti ad argano (fissi o temporanei) installati in gallerie, pozzi  o condotte.

Sono esclusi:

  • gli impianti di trasporto a fune che soggiacciono all’obbligo della concessione federale;
  • gli impianti di trasporto a fune che servono esclusivamente al trasporto di merci (teleferiche), purché non costituiscano pericolo per il traffico o per gli impianti pubblici;
  • gli impianti che esulano dal campo d’applicazione della LIFT e del concordato;
  • gli impianti disciplinati dalla legge sulle funi metalliche del 17 dicembre 2009;
  • i montascale;
  • gli impianti a cremagliera e simili (con o senza cabina);
  • gli ascensori inclinati con dichiarazione di conformità secondo la direttiva EN 81-22;
  • le piste artificiali per slittini e simili;
  • le costruzioni a fune analoghe (tirolesi, Flying Fox, …).