Trasporto di persone
Gli impianti sottoposti ad autorizzazione cantonale per il trasporto di persone sono:
- le piccole funivie (fino a 8 posti per senso di marcia) non gestite a titolo professionale;
- le sciovie;
- le mini sciovie (sciovie a fune bassa) e i tappeti mobili;
- gli ascensori inclinati che non rientrano nel campo d'applicazione degli ascensori secondo la norma EN 81-22;
- funicolari (per esercizio ausiliario o per utilizzo privato);
- impianti ad argano (fissi o temporanei) installati in gallerie, pozzi o condotte.
Sono esclusi:
- gli impianti di trasporto a fune che soggiacciono all’obbligo della concessione federale;
- gli impianti di trasporto a fune che servono esclusivamente al trasporto di merci (teleferiche), purché non costituiscano pericolo per il traffico o per gli impianti pubblici;
- gli impianti che esulano dal campo d’applicazione della LIFT e del concordato;
- gli impianti disciplinati dalla legge sulle funi metalliche del 17 dicembre 2009;
- i montascale;
- gli impianti a cremagliera e simili (con o senza cabina);
- gli ascensori inclinati con dichiarazione di conformità secondo la direttiva EN 81-22;
- le piste artificiali per slittini e simili;
- le costruzioni a fune analoghe (tirolesi, Flying Fox, …).