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Manutenzione

I compiti di manutenzione dei percorsi ciclabili sono stabiliti in base all’art. 43c della Legge sulle strade (LStr) e al Regolamento sulla manutenzione dei percorsi ciclabili (RMPC).

La manutenzione dei percorsi ciclabili spetta generalmente ai Comuni, tranne nel caso di percorsi ciclabili ubicati sulle strade cantonali all’esterno delle zone edificabili, per i quali la manutenzione è svolta dal Cantone. Per la manutenzione dei percorsi ciclabili situati al di fuori delle zone edificabili e che non si svolgono lungo le strade cantonali, i Comuni ricevono dei contributi cantonali. I sussidiamenti sono fissati in apposite convenzioni di manutenzione.

Il Regolamento elenca e precisa i requisiti minimi della manutenzione ordinaria, stabilisce l'ammontare dei contributi cantonali e disciplina le modalità di allestimento delle relative convenzioni.