Compiti
Il tecnico riconosciuto certifica la corretta applicazione delle prescrizioni antincendio. In particolare il tecnico riconosciuto:
- verifica il concetto di protezione antincendio;
- rilascia l’attestato di conformità;
- rilascia il certificato di collaudo;
- esegue i controlli ai sensi dell'art. 7 LPA;
- segnala al municipio gli eventuali gravi difetti riscontrati nell'ambito della propria attività;
- elabora le perizie di valutazione del rischio residuo d'incendio;
- fornisce consulenza alle autorità e ai privati nell'ambito della protezione antincendio;
- svolge gli altri compiti che le prescrizioni antincendio attribuiscono all'autorità antincendio.
Per poter esercitare come tecnico riconosciuto si devono possedere i seguenti requisiti:
- ingegnere o architetto abilitato alla professione (art. 5 cpv. 1 della legge sull'esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto del 24 marzo 2004);
- esperienza di almeno 3 anni nel campo dell'edilizia o della protezione antincendio;
- diploma CFPA;
- certificato di specialista antincendio rilasciato da un ente accreditato secondo le norme SN EN ISO/IEC 17024 o di esperto antincendio rilasciato dall'Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio (AICAA).