(art. 52 LEDP)
La pubblicazione dei risultati prevede:
- il numero dei votanti;
- il numero delle schede valide, nulle, in bianco e contestate con i motivi;
- nelle elezioni con la proporzionale, il numero delle schede senza intestazione, con intestazione, variate e invariate;
- il numero dei suffragi ottenuti dalle singole liste presentate;
- il quoziente elettorale;
- il numero dei seggi ottenuti da ciascuna lista;
- la graduatoria dei candidati con il numero dei suffragi ottenuti (eletti e non eletti).
Nelle elezioni del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato i risultati da pubblicare conseguiti nell' intero Cantone comprendono inoltre:
- i dati complessivi delle schede valide, suddivise in schede invariate, variate con preferenze espresse unicamente a candidati della lista prescelta, variate con preferenze anche a candidati di altre liste, variate con preferenze espresse solo a candidati di altre liste;
- il numero dei votanti suddivisi per ogni lista presentata;
- il numero complessivo per ogni lista dei voti preferenziali attribuiti a ogni altra lista e ricevuti da ogni altra lista;
- il numero complessivo per ogni candidato dei voti preferenziali ottenuti dalla propria e da ogni altra lista.