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Risultati

Il Sindaco pubblica all’albo comunale i risultati il giorno successivo alla proclamazione.

La pubblicazione dei risultati comprende:

  • il numero dei votanti;
  • il numero delle schede valide, nulle, bianche e contestate con i motivi;
  • il numero delle schede senza intestazione, con intestazione, variate e invariate;
  • il numero dei suffragi ottenuti dalle singole liste presentate;
  • il quoziente elettorale;
  • il numero dei seggi ottenuti da ciascuna lista;
  • la graduatoria dei candidati con il numero dei suffragi ottenuti (eletti e non eletti);
  • i dati complessivi delle schede valide, suddivise in schede invariate, variate con preferenze espresse unicamente a candidati della lista prescelta, variate con preferenze anche a candidati di altre liste, variate con preferenze espresse solo a candidati di altre liste;
  • i dati di cui al punto precedente, suddivisi per ogni lista presentata;
  • il numero complessivo per ogni lista dei voti preferenziali attribuiti a ogni altra lista e ricevuti da ogni altra lista;
  •  il numero complessivo per ogni candidato dei voti preferenziali ottenuti dalla propria e da ogni altra lista.

Proclamazione degli eletti

La proclamazione dei Municipali e dei supplenti eletti tacitamente deve avvenire entro il sabato successivo alla data prevista per l’elezione, rispettivamente per l’elezione complementare, ed avviene ad opera del Giudice di pace. Gli eletti assumono la carica rilasciando la dichiarazione di fedeltà davanti al Giudice di pace.

Il Municipio procede alla pubblicazione del nominativo degli eletti all’albo comunale.

La proclamazione dei Consiglieri comunali eletti tacitamente avviene da parte del Municipio, nei tre giorni successivi dall’entrata in carica del nuovo Municipio. I Consiglieri comunali assumono la carica durante la seduta costitutiva (rilasciando la dichiarazione di fedeltà), come nel caso di un’elezione combattuta.


Obbligatorietà della carica

Ogni eletto dal Popolo ad una carica pubblica ha l’obbligo di accettarla a meno che non vi siano ragioni di salute o altri motivi giustificati. Tale principio vale anche per i subentranti.


Dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi

Il candidato eletto assume la carica con il rilascio della dichiarazione di fedeltà. Il Municipale assume la carica firmando la dichiarazione di fedeltà davanti al Giudice di pace del Circolo, entro tre giorni dalla data della proclamazione. Sino a quel momento restano in carica i Municipali uscenti.

Il Consigliere comunale assume la carica nel corso della seduta costitutiva, sottoscrivendo la dichiarazione di fedeltà consegnata dal segretario comunale. I membri che dovessero subentrare in corso di legislatura fanno altrettanto all’inizio della prima seduta a cui partecipano.


Dimissioni

Il Municipale o il Sindaco che possono dimissionare per giustificati motivi, in particolare:

  1. aver coperto la carica l’intero quadriennio immediatamente precedente;
  2. aver compiuto il 65.mo anno di età;
  3. avere un’infermità che rende eccessivamente gravosa la carica o avere un altro motivo grave.

Ciò vale anche per i supplenti.

Le dimissioni, motivate, devono essere inoltrate al Municipio. In particolare, le dimissioni hanno effetto dopo due mesi dalla presentazione nei casi 1 e 2.

Nel caso 3 il Municipio sottopone le dimissioni, con un suo preavviso, al Consiglio di Stato, che decide inappellabilmente.

Nota bene:

Le dimissioni dalla carica di Sindaco comportano automaticamente anche le dimissioni alla carica di Municipale.

B. Consigliere comunale

Le dimissioni sono sottoposte al Consiglio comunale il quale decide nel corso della seduta successiva con il preavviso della Commissione del Consiglio comunale (di regola quella delle petizioni).


Successione

Se durante la legislatura un seggio diventasse vacante per decesso, dimissione o altra causa, subentra il candidato del gruppo a cui apparteneva il sostituendo e che ha ottenuto, nelle elezioni generali, il maggior numero di voti.
Qualora la lista fosse esaurita o nel caso in cui le elezioni generali fossero avvenute in forma tacita, il Municipio assegna un termine non prorogabile di trenta giorni a tutti i proponenti interessati per lettera semplice (in forma raccomandata almeno per il primo firmatario) per designare il subentrante, nelle forme previste per la presentazione di proposte nel caso di elezioni generali.

I proponenti possono procurare le firme di altri elettori in luogo di quelle non più ottenibili per impossibilità materiali o giuridiche.
Si procede all'elezione quando sono proposti più candidati o se la proposta non è sottoscritta da almeno un terzo dei precedenti proponenti. Se i proponenti non vi provvedono si procede all'elezione, nei termini fissati dal Municipio.

B. Nelle elezioni a maggioranza assoluta

Nel caso di elezione con il sistema della maggioranza assoluta, si procede alla presentazione delle candidature come per le elezioni generali, nei termini fissati dal Municipio.


Elezione tacita

Se il numero dei candidati proposti corrisponde al numero dei seggi da assegnare l’elezione avviene in forma tacita.

Dell’elezione in forma tacita si dà avviso all’albo comunale pubblicando il nome dei candidati eletti non appena le proposte sono definitive.

Il Municipio provvede a revocare la convocazione dell’assemblea comunale, pubblicando la corrispondente risoluzione all’albo e ne dà comunicazione all’Ufficio votazioni e elezioni (Dipartimento delle istituzioni).

È possibile che nello stesso Comune l’elezione per il Municipio avvenga in forma tacita e quella del Consiglio comunale in forma combattuta o viceversa.


Opzione della carica

La cancelleria comunale fissa un termine di cinque giorni agli eletti che occupano una carica incompatibile (elezione o nomina) con quella di nuova elezione, rispettivamente che sono stati eletti contemporaneamente sia per il Municipio sia per il Consiglio comunale per esercitare il diritto di opzione. La rinuncia ad una delle cariche deve essere presentata per iscritto.

Il rilascio della dichiarazione di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi equivale ad opzione. L’eletto che rinuncia alla carica per opzione è stralciato dall’elenco dei subentranti. Se l’eletto non opta, si ritiene abbia rinunciato alla carica o alle cariche di più recente elezione


Ricorso contro la pubblicazione dei risultati

Contro i risultati delle elezioni comunali può essere interposto ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro il termine di quindici giorni dalla pubblicazione dei risultati.

Nel termine non è computato il giorno della pubblicazione.

I ricorsi al Consiglio di Stato non sospendono l’entrata in carica delle persone elette.

Le decisioni del Consiglio di Stato sono definitive.