Chiusure natalizie
I servizi dell’Amministrazione cantonale rimarranno chiusi i pomeriggi del 24 e del 31 dicembre 2024.
L’elettore che opta per il voto al seggio elettorale deve portare con sé la carta di legittimazione di voto quale prova di non aver votato per corrispondenza e le schede di voto.
Il cittadino che per evidente incapacità fisica non è in grado di esprimere il voto da solo, può essere autorizzato dall’ufficio elettorale a farsi accompagnare in cabina elettorale.
L’accertamento dell’incapacità fisica avviene a cura dell’ufficio elettorale di caso in caso, anche in presenza di un’attestazione medica.
Dal 1° gennaio 2015 è in vigore il voto per corrispondenza per le elezioni cantonali e comunali.
È quindi possibile votare per corrispondenza anche per le elezioni comunali del 10 aprile 2016.
Gli aventi diritto di voto riceveranno al proprio domicilio, per il tramite di una busta di trasmissione ufficiale, il seguente materiale di voto:
L’avente diritto di voto può votare per corrispondenza a partire dal momento in cui riceve il materiale di voto.
La medesima busta ricevuta dovrà essere utilizzata dagli aventi diritto di voto che intendono votare per corrispondenza per l’invio delle schede votate alla Cancelleria comunale. Attenzione a non cestinarla!
Per ulteriori informazioni o per la sostituzione di buste danneggiate rivolgesi alla Cancelleria comunale.
Utilizzare unicamente le buste ufficiali (altre buste non sono ammesse!) e firmare la carta di legittimazione di voto.
Le schede votate che pervengono dopo la chiusura delle operazioni di voto non sono prese in considerazione ai fini dello spoglio, per cui il termine ultimo è fissato per domenica 10 aprile 2016.
Per i ticinesi all'estero non è ammesso il voto per corrispondenza per le elezioni comunali. Possono esercitare il diritto di voto presentandosi di persona all'ufficio elettorale nel cui catalogo elettorale sono iscritti.
È passibile di una pena detentiva sino a tre anni o di una pena pecuniaria chiunque violi l’articolo 282 (frode elettorale) o di una multa chiunque violi l’articolo 282bis (incetta di voti) del Codice penale svizzero.