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Casellario giudiziale

(art. 60 cpv. 3 LEDP - 24 RALEDP)

All’atto del deposito delle proposte di candidatura per l'elezione del Municipio,  è obbligatoria la presentazione, alla Cancelleria comunale, dell’estratto del casellario giudiziale in originale, unitamente alla dichiarazione di accettazione del candidato.
L’estratto del casellario giudiziale deve essere presentato in originale.

La validità dell’estratto del casellario giudiziale è fissata nei sei mesi che precedono la data dell’elezione. E’ ritenuto valido l’estratto del casellario giudiziale rilasciato dall’Ufficio federale di giustizia dal 21 maggio 2010.

Il Sindaco pubblica all'albo comunale l’elenco dei candidati per l'elezione del Municipio, riportando ciò che risulta nell’estratto del casellario giudiziale, e l'elenco dei candidati per l'elezione del Consiglio comunale.

Informazioni utili

Dal 1. aprile 2009, l’Ufficio federale di giustizia non tratta più i moduli prestampati, ottenibili presso le Cancellerie comunali, per la domanda d’estratto del casellario giudiziale svizzero. Di conseguenza, a contare dal 1. aprile 2009, la richiesta del documento può avvenire unicamente per il tramite del sito internet  www.casellario.admin.ch o presso gli uffici postali muniti di documento d’identità e dietro pagamento di una tassa di fr. 20.--.

Ottenimento dell'estratto