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Opzione della carica

(art. 113 LEDP)

Per consentire l’esercizio del diritto d’opzione, la cancelleria comunale fissa un termine di cinque giorni agli eletti che occupano una carica incompatibile (elezione o nomina) con quella di nuova elezione, rispettivamente che sono stati eletti contemporaneamente sia per il Municipio sia per il Consiglio comunale. La rinuncia ad una delle cariche deve essere presentata per iscritto.

Il rilascio della dichiarazione di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi equivale ad opzione.

L’eletto che rinuncia alla carica per opzione è stralciato dall’elenco dei subentranti.

Se l’eletto non opta, si ritiene abbia rinunciato alla carica o alle cariche di più recente elezione.