Diritto di eleggibilità
(art. 29 cpv. 1 Cost cant e 10 LEDP)
Può essere eletto chi:
- è cittadino svizzero;
- ha compiuto 18 anni;
- ha il domicilio nel Comune da almeno 3 mesi.
Casi di incompatibilità
(art. 54 cpv 2 Cost cant; art. 111 LEDP, 43, 82 e 83 LOC)
L’incompatibilità per i poteri comunali è regolata dalla Costituzione cantonale, dalla legge sull’esercizio dei diritti politici e dalla legge organica comunale.
A. Municipio: incompatibilità per carica e per parentela
Non possono assumere la carica di Municipale e di supplente:
- i Consiglieri di Stato e il Cancelliere dello Stato;
- i Magistrati dell’ordine giudiziario e i loro supplenti (compresi i giudici di pace e i loro supplenti);
- i docenti di nomina comunale;
- i dipendenti del Comune e delle sue aziende.
Non possono far parte dello stesso Municipio (incompatibilità per parentela):
- coniugi;
- genitori e figli;
- fratelli;
- suoceri con generi e nuore;
- zii e nipoti consanguinei;
- partners registrati;
- conviventi di fatto.
Nel caso in cui dovessero risultare eletti due o più candidati in grado di parentela incompatibili, appartenenti al medesimo gruppo oppure a gruppi diversi è proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.
In caso di parità di voti di due candidati in grado di parentela incompatibili l’elezione è determinata per sorteggio. L’escluso è inserito come primo subentrante della lista dei non eletti.
Nel caso di un’elezione complementare e verificandosi incompatibilità per parentela, la priorità spetta a chi è già in carica. L’escluso è inserito come primo subentrante della lista dei non eletti.
Qualora risultassero eletti un candidato alla carica di Municipale e un supplente in grado di parentela incompatibile il supplente è escluso.
B. Consiglio comunale: incompatibilità per carica
Non possono assumere la carica di Consigliere comunale:
- i Consiglieri di Stato;
- i Municipali e i supplenti;
- i dipendenti del Comune e delle sue aziende.
I docenti di nomina comunale e i cittadini nominati dal Comune con funzioni accessorie e non permanenti o che svolgono per incarico del Cantone o della Confederazione mansioni accessorie nell’ambito dell’amministrazione possono essere eletti alla carica di Consigliere comunale.
Nota bene
Il Cancelliere dello Stato, i Magistrati dell'ordine giudiziario e i loro supplenti, i giudici di pace e i loro supplenti possono far parte del Consiglio comunale.
Per la carica di Consigliere comunale non vi sono restrizioni relative alla parentela.