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Diritto di eleggibilità

(art. 29 cpv. 1 Cost cant e 10 LEDP)

Può essere eletto chi:

  • è cittadino svizzero;
  • ha compiuto 18 anni;
  • ha il domicilio nel Comune da almeno 3 mesi. 

Casi di incompatibilità
(art. 54 cpv 2 Cost cant; art. 111 LEDP, 43, 82 e 83 LOC)

L’incompatibilità per i poteri comunali è regolata dalla Costituzione cantonale, dalla legge sull’esercizio dei diritti politici e dalla legge organica comunale.

A. Municipio: incompatibilità per carica e per parentela

Non possono assumere la carica di Municipale e di supplente:

  • i Consiglieri di Stato e il Cancelliere dello Stato;
  • i Magistrati dell’ordine giudiziario e i loro supplenti (compresi i giudici di pace e i loro supplenti);
  • i docenti di nomina comunale;
  • i dipendenti del Comune e delle sue aziende.

Non possono far parte dello stesso Municipio (incompatibilità per parentela):

  • coniugi;
  • genitori e figli;
  • fratelli; 
  • suoceri con generi e nuore;
  • zii e nipoti consanguinei;
  • partners registrati;
  • conviventi di fatto.

Nel caso in cui dovessero risultare eletti due o più candidati in grado di parentela incompatibili, appartenenti al medesimo gruppo oppure a gruppi diversi è proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti di due candidati in grado di parentela incompatibili l’elezione è determinata per sorteggio. L’escluso è inserito come primo subentrante della lista dei non eletti.

Nel caso di un’elezione complementare e verificandosi incompatibilità per parentela, la priorità spetta a chi è già in carica. L’escluso è inserito come primo subentrante della lista dei non eletti.

Qualora risultassero eletti un candidato alla carica di Municipale e un supplente in grado di parentela incompatibile il supplente è escluso.

B. Consiglio comunale: incompatibilità per carica

Non possono assumere la carica di Consigliere comunale:

  • i Consiglieri di Stato;
  • i Municipali e i supplenti;
  • i dipendenti del Comune e delle sue aziende. 

I docenti di nomina comunale e i cittadini nominati dal Comune con funzioni accessorie e non permanenti o che svolgono per incarico del Cantone o della Confederazione mansioni accessorie nell’ambito dell’amministrazione possono essere eletti alla carica di Consigliere comunale.

Nota bene

Il Cancelliere dello Stato, i Magistrati dell'ordine giudiziario e i loro supplenti, i giudici di pace e i loro supplenti possono far parte del Consiglio comunale.
Per la carica di Consigliere comunale non vi sono restrizioni relative alla parentela.