Proponenti
(art. 5 LElPatr)
- I proponenti devono firmare la proposta indicando di proprio pugno, cognome, nome, data completa di nascita, domicilio e firma.
Essi devono inoltre aggiungere le seguenti indicazioni:
- nome del padre o della madre, per i figli di un genitore patrizio;
- nome e cognome del padre, per le donne patrizie sposate con un non patrizio;
- nome del marito, per le donne sposate con un patrizio.
- Ogni proposta di candidati (Presidente, membri, supplenti dell'Ufficio patriziale nonché membri del Consiglio patriziale) deve essere sottoscritta da:
- tre patrizi nei Patriziati aventi meno di cinquanta patrizi domiciliati nel Canton Ticino;
- cinque patrizi nei Patriziati aventi almeno cinquanta ma meno di trecento patrizi domiciliati nel Canton Ticino;
- sette patrizi nei Patriziati aventi almeno trecento ma meno di cinquecento patrizi domiciliati nel Canton Ticino;
- dieci patrizi nei Patriziati aventi almeno cinquecento patrizi domiciliati nel Canton Ticino.
- Un patrizio non può firmare più di una proposta per la stessa carica da eleggere, né ritirare la sua firma dopo il deposito (art. 5 cpv 3). Se un patrizio ha firmato più di una proposta per la stessa carica, il suo nome è mantenuto sulla prima proposta depositata e stralciato sulle altre (art. 5 cpv. 4 LElPatr).