Ricorso contro la pubblicazione dei risultati
(art. 35 LElPatr)
I ricorsi contro gli atti preparatori e i risultati delle elezioni sono decisi dal Tribunale cantonale amministrativo a seguito di un ricorso da interporre entro tre giorni nel primo caso e entro quindici giorni nel secondo caso.
Il ricorso non sospende l'entrata in carica delle persone elette.