Vai al contenuto principale Vai alla ricerca

Domande frequenti

Sì, in Ticino per esercitare la pesca nelle acque pubbliche è necessario essere in possesso di una regolare licenza di pesca.

Ciò vale anche per la pesca dalla riva dei laghi Verbano e Ceresio. Fanno eccezione i laghetti di Muzzano (divieto generale di pesca), Origlio, Audan (Quinto) e Astano (soggetti a diritti privati di pesca).

Si distinguono le patenti per la pesca professionale (tipo P) e le patenti dilettantistiche (tipo D e T): le prime sono per chi pesca per lavoro (pesca con reti), le seconde sono per chi lo fa per hobby e per passione.

Nelle patenti dilettantistiche si distinguono due periodi di validità principali: validità annuale (tipo D) oppure validità di breve durata (per 2 o 7 giorni consecutivi, tipo T).

Le tipologie di patente (tipo D e T) si suddividono ulteriormente in differenti categorie, a seconda dell'ambito di validità: categoria 1 per tutte le acque del Cantone (laghi Verbano e Ceresio dalla riva e dalla barca, fiumi, laghi alpini e bacini idroelettrici), oppure categoria 2 per la pesca esclusivamente dalla riva dei laghi Verbano e Ceresio. Esclusivamente per le patenti tipo D, vige inoltre la categoria 3 per la pesca autunnale al temolo (vincolata al possesso della categoria 1).

Per maggiori dettagli, consultare l'articolo 16 della Legge cantonale sulla pesca e sulla protezione dei pesci e gamberi indigeni.

Le tariffe di tutte le categorie di patenti di pesca sono definite dalla Legge cantonale sulla pesca e la protezione dei pesci e gamberi indigeni all’articolo 16.

Facendone richiesta alla propria cancelleria comunale.

I giovani dal 9° al 13° anno di età (fa stato l'anno civile, indipendentemente dal giorno del compleanno) la ottengono gratuitamente previo permesso/assunzione di responsabilità da parte di un genitore. I bambini fino all'8° anno di età (compreso) possono esercitare la pesca gratuitamente e senza libretto, a condizione che vengano accompagnati da un adulto in possesso di regolare licenza. In caso di pesca accompagnata, l'accompagnatore assume su di sé gli oneri inerenti la compilazione della statistica e gli eventuali limiti di cattura giornalieri che gravano sul singolo pescatore.

Dal 14° anno di età il permesso di pesca può essere richiesto da chi dimostra d’aver staccato, dopo il compimento del 14° anno d’età, una patente annuale di pesca dal 1992 o ai richiedenti che hanno frequentato il corso d’introduzione alla pesca organizzato dal Cantone o, in caso di delega, da terzi riconosciuti dal Consiglio di Stato, oppure corsi equivalenti organizzati in altri Cantoni svizzeri (certificato SaNa).

Attualmente in Ticino questi corsi sono organizzati dalla Federazione ticinese per l’acquicoltura e la pesca (FTAP).

Il corso è aperto agli interessati dai 13 anni d’età.

Al momento l'attestato di competenza SaNa non è indispensabile per ottenere una patente di pesca annuale, ma diverrà obbligatorio per tutte le patenti annuali a decorrere dall'anno 2026 (compreso).

Per questo motivo tutti i partecipanti al corso d'introduzione della pesca organizzato dalla FTAP sono tenuti a sostenere anche il relativo esame, ma il suo superamento non rappresenta una condizione inderogabile per staccare una patente in Ticino prima del 2026.

Il certificato SaNa non è in ogni caso richiesto per le patenti turistiche di breve durata (T1/T2) e per i ragazzi che non hanno raggiunto il 14° anno di età.

I pescatori già in attività avevano potuto beneficiare di due distinte procedure sanatorie (nel 2009 e nel 2017), per ottenere il tesserino SaNa senza sostenere qualsivoglia esame. Tale soluzione non è più contemplata dagli enti federali, quindi i pescatori sprovvisti di tesserino SaNa dovranno sostenere il relativo esame entro fine 2025.

Maggiori informazioni e iscrizioni su FTAP (sezione corsi). Si rammenta che la ripetizione di un esame SaNa precedentemente non superato è gratuita

Per questi casi bisogna rivolgersi direttamente alla Rete di formazione per pescatori sul sito "Formazione pescatori".

Le patenti turistiche non prevedono richieste particolari come per le patenti annuali.

Le patenti turistiche possono essere ottenute rivolgendosi alla propria cancelleria comunale, oppure a uno dei seguenti punti vendita:

No, nelle zone a pesca sportiva le patenti cantonali di pesca non hanno validità.

In questi casi è il singolo gestore a fissare le tariffe e le regole.

In Ticino sono riconosciute tre associazioni:

  • la Federazione Ticinese per l’acquicoltura e la pesca (FTAP)
    Comprende le società di pesca locali: Alta Leventina (Quinto), Bellinzonese (Bellinzona), Biaschese (Osogna), Bleniese (Acquarossa), Ceresiana (Cimo), Gambarognese (Quartino), Leventinese, Locarnese (Brissago), Mendrisiense (Maroggia), Onsernone-Melezza (Losone), S. Andrea (Muralto), Valmaggese (Bignasco), Verzaschese (Gordola), Società ticinese pescatori sportivi (Locarno);
  • l’Assoreti
    Rappresenta la categoria dei pescatori professionisti (pesca con reti sui grandi laghi);
  • il Club pescatori a mosca Ticino (CPMT)
    Raggruppa i pescatori a mosca con coda di topo.

La pesca dei gamberi nelle acque ticinesi è vietata, così come la detenzione di gamberi esotici in acquari, stagni e affini.

L'unica eccezione è rappresentata dai pescatori professionisti sui due grandi laghi, i quali possono catturare i gamberi americani a precise condizioni.

Questo divieto generale è da ricondurre principalmente allo stato precario nelle quali si trovano le popolazioni di gambero indigeno, al rischio di propagazione di specie esotiche invasive (tramite il trasporto di gamberi vivi) e alla possibile diffusione della peste del gambero (tramite gamberi vivi, morti e attrezzatura da pesca contaminata).

Di propria iniziativa assolutamente no, perché potrebbero essere dei pesci alloctoni (non originari del luogo) e/o portatori di malattie e parassiti, quindi rappresentare un pericolo per le specie autoctone (originarie del luogo).

Inoltre, l’introduzione di qualsiasi specie alloctona finisce per alterare gli equilibri biologici preesistenti, mettendo a rischio la sopravvivenza delle specie indigene.

Le uniche immissioni autorizzate sono quelle promosse dall’Ufficio della caccia e della pesca (UCP) o dalle singole Società di pesca della FTAP nell’ambito del Piano Semine concordato sempre con l’UCP.

Vale innanzitutto il principio di cattura che sottostà alle misure minime e al numero dei pesci prelevabili, alle specie consentite, e ai tempi e ai metodi di pesca.

Le quote limite di cattura giornaliere per i corsi d’acqua e i laghi sono definite nel Regolamento di applicazione della Legge cantonale sulla pesca e la protezione dei gamberi indigeni all’art. 22 (corsi d’acqua e laghetti alpini), all’art 1 dell’allegato 1 (Verbano) e all’art. 1 dell’Allegato 2 (Ceresio).

Queste sono inoltre indicate nel libretto di statistica della pesca (parte integrante della licenza).

Gli orari di pesca consentiti, così come i giorni di divieto, sono definiti agli artt. 2 e 4 del Regolamento di applicazione della Legge cantonale sulla pesca e la protezione dei gamberi indigeni.

Queste informazioni sono inoltre indicate nel libretto di statistica della pesca (parte integrante della licenza).

Le catture devono essere iscritte, al più tardi al termine della battuta di pesca, nel libretto di statistica, che è parte integrante della licenza di pesca e che ogni pescatore deve portare con sé.

Sì, più precisamente sono chiamate zone di protezione pesca - temporanee e permanenti - e sono stabilite da un preposto Decreto esecutivo.
Le zone di protezione attuali sono consultabili nella sezione Basi legali del nostro sito.

La rappresentazione grafica di tali zone su mappa interattiva è consultabile nella sezione Mappa del sito.

La Polizia cantonale (117), che a sua volta - e se del caso - potrà prendere contatto col guardapesca di zona o con le autorità preposte.

L'attività della pesca in Svizzera è gestita a livello cantonale: ogni Cantone disciplina la materia in modo indipendente attraverso una propria Legge cantonale, avendo comunque quale riferimento la Legge federale sulla pesca e la relativa Ordinanza.

In Ticino la professione di guardapesca (e guardacaccia, si tratta di una funzione doppia) è soggetta a concorso, pubblicato all’occasione sul Foglio Ufficiale cantonale (FU) e sul sito www.ti.ch/concorsi.

I requisiti generali sono: cittadinanza svizzera, età compresa tra 20 e 35 anni, attestato federale di capacità conseguito al termine di un tirocinio di almeno tre anni o titolo equivalente, licenza di condurre categoria B (auto); ulteriori capacità e competenze sono specificate sullo stesso bando di concorso pubblico.

Le indagini condotte dal Laboratorio cantonale hanno rilevato che l'agone (Alosa agone) tende ad accumulare residui di contaminanti ambientali nei tessuti adiposi.

Per questo motivo e a seguito dei valori riscontrati in Ticino, la pesca professionale e la commercializzazione di questo specifico pesce nel lago Verbano è sospesa fino a nuovo avviso.

Il consumo privato di agoni pescati dai dilettanti è tuttavia possibile, nel rispetto delle seguenti raccomandazioni nutrizionali:

  • ai bambini e ai ragazzi (di ambo i sessi), agli adolescenti maschi fino a 18 anni di età e alle giovani donne (donne fertili) si raccomanda di non consumare agoni del Verbano;
  • agli uomini dal 18.mo anno di età e alle donne dopo la menopausa si raccomanda di limitare il consumo settimanale di agoni del Verbano a un massimo di 120g.

L'agone del lago Ceresio non pone problemi dal punto di vista degli inquinanti ambientali, presentando valori inferiore alla soglia prefissata.

Lo stesso vale per tutte le altre specie ittiche dei due laghi, meno soggette all'accumulo di sostanze chimiche in quanto meno grasse dell'agone.

Approfondimenti