Certificato medico ufficiale
Procedura di invio
I dipendenti assenti per malattia o infortunio devono inviare il certificato medico ufficiale unicamente al medico del personale in forma cartacea o in forma elettronica serviziomedico(at)hsn.ti.ch.
Il certificato non va mai trasmesso, e nemmeno in copia, ai servizi centrali o al funzionario dirigente, poiché contiene informazioni sensibili protette dal segreto medico.
L’Ufficio del medico del personale informa poi i Servizi centrali e i funzionari dirigenti sulla percentuale di inabilità lavorativa e sulla durata del periodo di assenza prevista.
Anche eventuali altri certificati medici che riguardano richieste di esonero o altro devono essere inviati esclusivamente al medico del personale.
Tempestività
Il certificato medico ufficiale va trasmesso, in caso di assenza superiore ai tre giorni, entro una settimana dall’inizio della stessa.
Il dipendente è responsabile dell’invio del certificato.
Non vengono accettati certificati medici emessi al termine del periodo dell’assenza con certificazione retroattiva del periodo di inabilità lavorativa.
Validità
Il primo certificato medico di inabilità lavorativa ha una validità massima di 15 giorni.
Eventuali successivi certificati avranno di principio una validità massima di 30 giorni e dovranno pervenire al medico del personale entro la scadenza del certificato precedente.