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La formazione continua dei docenti

La formazione continua permette ai docenti delle scuole professionali di aggiornare e approfondire regolarmente le proprie competenze.

La Legge sulla formazione continua dei docenti (LFCD) prevede un minimo di 8 giornate di formazione continua che i docenti sono tenuti a svolgere sull'arco di quattro anni. Nelle scuole professionali la formazione continua può essere svolta in tre ambiti: pedagogico-didattico-metodologico, disciplinare o sviluppo personale e sociale.

Le direttive per il riconoscimento dei corsi di formazione continua della Divisione della formazione professionale precisano le procedure amministrative applicabili.

Maggiori informazioni sul sito web www.ti.ch/formazionecontinuadocenti.

Richiesta di partecipazione ad attività di formazione continua

La richiesta di autorizzazione a frequentare attività di formazione continua deve essere inoltrata attraverso l’applicativo GAGI almeno un mese prima dell’inizio dell’attività.

A conclusione del corso il docente deve trasmettere sempre attraverso l’applicativo GAGI l’attestato del corso, se previsto, e i giustificativi relativi alle spese sostenute.

Al termine del quadriennio il docente è tenuto a completare sempre attraverso l’applicativo GAGI un rapporto di attività dettagliato.

Rimborso spese

Per richieste di formazione continua inoltrate utilizzando il Formulario di richiesta di partecipazione ad attività di formazione continua prima del 28 ottobre 2024.

Direttive di fine quadriennio