Utilizzazione delle acque: Diritto cantonale
Alla fine del XIX secolo in Ticino si avvertì la necessità di regolamentare l'utilizzazione delle acque. Uno studio dell'URE (Lo sfruttamento idroelettrico in Ticino: analisi delle componenti storiche e problemi attuali – Quaderno URE n. 17, 1985) rilevava quanto segue:
"Il Cantone adottò la legge sull'utilizzazione delle acque il 17 maggio 1894, 22 anni prima della Confederazione, in un'epoca assai fortunata per il Ticino. Lo slancio e le speranze suscitate dall'apertura della galleria del Gottardo, dallo svolgimento dei moti rivoluzionari del 1890 e dalla nuova Costituzione del 1892, qualificata come una delle più democratiche d'Europa, spinse il Paese ad adottare importanti leggi, come la nuova legge tributaria e la legge per il promovimento dell'agricoltura, e ad intraprendere costruzioni il cui interesse, come dimostra il compimento della rete stradale, fu vitale per lo sviluppo del Cantone.
La legge del 1894 regolamentò l'utilizzazione delle acque, fino ad allora considerate di dominio pubblico in base all'art. 221 del Codice civile. Essa apportò principi chiari, precisi e fondamentali in materia di concessione di acque; costituì la pietra miliare dello sviluppo idroelettrico ticinese. ... Con questa legge il legislatore ticinese volle porre un termine all'accaparramento disordinato delle acque da parte dei privati e munirsi di un adeguato strumento per affrontare lo sfruttamento industriale delle acque che si stava profilando all'orizzonte......"
A livello cantonale fa stato la Legge sulla gestione delle acque (LGA) del 21 gennaio 2025 ed il relativo Regolamento sulla gestione delle acque (RGA) data 12 novembre 2025. Entrambi sono in vigore dal 1° gennaio 2026.
La nuova Legge LGA va così a sostituire la precedente Legge sull'utilizzazione delle acque del 1894, aggiornata nel 2002 e sottoposta ad un progetto di sostituzione totale con il messaggio no. 7792 del febbraio 2020, che è stata in vigore fino al 31 dicembre 2025.
Legge sul demanio pubblico del 18 marzo 1986:
Art. 11 Fanno parte del demanio pubblico del Cantone:
a) le acque pubbliche, ossia i laghi, i fiumi e gli altri corsi d'acqua, le sorgenti che danno inizio a un corso d'acqua e le acque sotterranee;
b) le miniere;
c) i terreni non coltivabili, come le rupi, le franate, i ghiacciai, i nevai e le sorgenti che ne scaturiscono;
d) sottosuolo da dove cessa l'interesse del proprietario all'esercizio del diritto di proprietà (art. 667 CC);
Legge sulla gestione delle acque (LGA) del 21 gennaio 2025
Oggetto e campo di applicazione
Art. 11La presente legge disciplina la gestione delle acque e in particolare la protezione della loro qualità, il loro utilizzo, la loro sistemazione e la protezione dai pericoli che esse possono generare.
2Essa si applica a tutte le acque presenti sul territorio del Cantone attuando e completando le disposizioni della legislazione federale in materia di protezione delle acque, di utilizzazione delle forze idriche e di sistemazione dei corpi d’acqua.
Scopi e principi
Art. 21Le acque sono gestite in modo integrato allo scopo di:
a) mantenere e migliorarne la qualità;
b) assicurare un loro utilizzo sostenibile, che garantisca degli adeguati deflussi e nel contempo un approvvigionamento idrico sicuro come pure il soddisfacimento dei bisogni dell’agricoltura, dell’industria e di quelli legati alla politica energetica;
c) preservare e migliorare i corpi d’acqua, ripristinando e valorizzando le loro funzioni ecologiche, paesaggistiche e sociali, salvaguardando la loro fruibilità e garantendo la sicurezza delle persone, del territorio e dei beni importanti.
2La gestione integrata considera il bacino idrografico e preserva, nel limite del possibile, il ciclo naturale dell’acqua.
Sezione 4
Utilizzo della forza idrica
Sfruttamento in proprio e concessione
Art. 441L’utilizzo delle acque pubbliche per la produzione di energia idroelettrica ha luogo mediante lo sfruttamento in proprio da parte del Cantone tramite l’Azienda elettrica ticinese (AET).
2In caso di rinuncia, l’utilizzo avviene mediante concessione secondo le norme della presente legge.




