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Utilizzazione delle acque: Diritto federale

L’articolo 76 cpv. 4 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera, del 18 aprile 1999, prevede che:

“I Cantoni dispongono delle risorse idriche. Entro i limiti della legislazione federale possono riscuotere canoni per l’utilizzazione delle acque...”

La sovranità sulle acque appartiene pertanto al Cantone:

  • forte impronta federalista,
  • la Confederazione legifera sui principi fondamentali (norme concernenti il canone per i diritti d’acqua).


La Legge federale sull’utilizzazione delle forze idriche (LUFI), del 22 dicembre 1916, definisce inoltre:

  • i principi basilari e le norme generali volte a garantire il benessere pubblico e assicurare utilizzazione razionale delle forze idriche;
  • le controprestazioni che non ostacolano in modo essenziale l’utilizzazione delle forze idriche (art. 48 cpv. 2)
  • e fissa l’aliquota massima del canone per i diritti d’acqua (art. 49 cpv. 1)