Procedure e formulari
L’utilizzo delle acque pubbliche per la produzione di energia idroelettrica avviene di principio tramite lo sfruttamento diretto da parte del Cantone, attraverso l’Azienda elettrica ticinese (AET).
In caso di rinuncia, l’utilizzo è disciplinato mediante concessione. (Art. 44 LGA)
Autorità competenti (Art. 45 LGA)
- Gran Consiglio: impianti con potenza lorda media superiore a 1,5 MW
- Consiglio di Stato: impianti con potenza lorda media pari o inferiore a 1,5 MW
Gli impianti che costituiscono un’unità funzionale e geografica sono valutati nel loro insieme.
Beneficiari delle concessioni (Art. 46 LGA)
- > 1,5 MW: enti pubblici ticinesi o soggetti a partecipazione interamente pubblica ticinese, con maggioranza cantonale
- 50 kW – 1,5 MW: enti pubblici, soggetti a partecipazione pubblica maggioritaria o utenti del comprensorio senza scopo di lucro
- < 50 kW: concessioni possibili anche a soggetti privati
Si applicano norme speciali per impianti che coinvolgono la Confederazione o più Cantoni.
Criteri di rilascio (Art. 50 LGA)
La concessione è rilasciata sentiti i Comuni interessati, sulla base di una ponderazione degli interessi pubblici e privati, privilegiando l’approvvigionamento elettrico cantonale.
Contenuto della concessione (Art. 51 LGA)
L’atto di concessione definisce durata, quantitativi d’acqua, deflusso residuale minimo, modalità di utilizzo e restituzione dell’acqua, aspetti tecnici, garanzie, tasse e canoni.
Per i dettagli, vedasi menù successivo “Procedura per l’ottenimento della concessione per l’utilizzo della forza idrica.
Tutela ambientale (Art. 52 LGA)
È garantito un deflusso residuale minimo volto a preservare le funzioni ecologiche, paesaggistiche e biologiche dei corsi d’acqua, nel rispetto della legislazione federale.
Aspetti finanziari (Art. 58 LGA)
Il Cantone può applicare una tassa di concessione.
Il canone d’acqua, calcolato sulla potenza lorda media, è fissato dal Consiglio di Stato ed è dovuto dall’inizio della produzione regolare di energia.
L’utilizzo della forza idrica di laghi e corsi d’acqua è soggetto a concessione, rilasciata conformemente alla Legge sulla gestione delle acque (LGA) e secondo quanto contenuto nel Regolamento sulla gestione delle acque (RGA).
Presentazione della domanda (art. 80 RGA)
La domanda di concessione deve essere inoltrata all’Ufficio dell’energia (UEn) e deve contenere le seguenti informazioni e documenti:
- formulario da scaricare dal sito dell’UEn;
- generalità del richiedente;
- piano di situazione redatto da un geometra revisore con l’ubicazione delle principali opere previste;
- profilo longitudinale dell’impianto;
- denominazione del lago e del corso d’acqua interessati;
- quantità di acqua da derivare;
- descrizione tecnica degli impianti e delle opere previste (presa d’acqua, sbarramenti, opere di accumulazione, condotte, centrale, impianti di pompaggio e opere di restituzione);
- principali dati tecnici (curve di portata, volumi di accumulazione, caduta lorda e netta, capacità di produzione);
- preventivo dei costi di costruzione e piano di finanziamento;
- rapporto sull’impatto ambientale e sui deflussi minimi e discontinui, conformemente alla legislazione federale1;
- indicazioni sul trasporto e sull’utilizzazione dell’energia elettrica1;
- eventuale rapporto geologico1.
1) Allegati non necessari per impianti di potenza inferiore a 300kW. In questi casi è richiesta un’analisi idrologica per la stima della portata Q347 e dei deflussi minimi.
In caso di modifica o rinnovo di concessioni per impianti esistenti, l’UEn può accordare deroghe alla documentazione richiesta.
Per lo sfruttamento delle acque per l’approvvigionamento idrico, lo sfruttamento termico delle acque, della geotermia e altri utilizzi si invita a contattare:
Ufficio della protezione delle acque e dell'approvvigionamento idrico (UPAAI)
Dipartimento del territorio, Divisione dell’ambiente
Sezione protezione aria acqua e suolo (SPAAS)
Via Franco Zorzi 13
6501 Bellinzona
tel. +41 91 814 28 19
www.ti.ch/acqua
Secondo le seguenti basi legali, le acque di superficie sono di proprietà del Cantone:
Art. 76 cpv. 4 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999:
“4I Cantoni dispongono delle risorse idriche. Entro i limiti della legislazione federale possono riscuotere canoni per l’utilizzazione delle acque. (…)”
Art. 664 cpv. 1 e 2 del Codice civile Svizzero del 10 dicembre 1907:
“1Le cose senza padrone e quelle di dominio pubblico sono soggette alla sovranità dello Stato nel cui territorio si trovano.”
“2Non sono soggetti alla proprietà privata, salvo la prova del contrario, le acque pubbliche, i terreni non coltivabili, come le rupi, le franate, i ghiacciai, i nevati e le sorgenti che ne scaturiscono.”
Art. 2 cpv. 1 della Legge federale sull’utilizzazione delle forze idriche del 22 dicembre 1916:
“1Il diritto cantonale stabilisce a quale comunità (Cantone, distretto, Comune o corporazione) spetta il diritto di disporre della forza dei corsi d’acqua pubblici.”
Art. 1 lett. a) della Legge cantonale sul demanio pubblico del 18 marzo 1986:
“Art. 1 Fanno parte del demanio pubblico del Cantone:
a) le acque pubbliche, ossia i laghi, i fiumi e gli altri corsi d’acqua, le sorgenti che danno inizio a un corso d’acqua e le acque sotterranee;
Su tali basi, la nuova Legge sulla gestione delle acque (LGA) del 21 gennaio 2025 disciplina l’utilizzo della forza idrica. Ai sensi dell’art. 44 LGA l’utilizzo delle acque pubbliche per la produzione di energia idroelettrica ha luogo mediante lo sfruttamento in proprio da parte del Cantone tramite l’Azienda elettrica ticinese (AET). In caso di rinuncia, l’utilizzo avviene mediante concessioni: di competenza del Gran Consiglio per impianti con potenza lorda media superiore a 1.5 MW e del Consiglio di Stato negli altri casi.”




