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Utilizzazione delle acque: Diritto cantonale

Alla fine del XIX secolo in Ticino si avvertì la necessità di regolamentare l'utilizzazione delle acque. Uno studio dell'URE (Lo sfruttamento idroelettrico in Ticino: analisi delle componenti storiche e problemi attuali – Quaderno URE n. 17, 1985) rilevava quanto segue:

"Il Cantone adottò la legge sull'utilizzazione delle acque il 17 maggio 1894, 22 anni prima della Confederazione, in un'epoca assai fortunata per il Ticino. Lo slancio e le speranze suscitate dall'apertura della galleria del Gottardo, dallo svolgimento dei moti rivoluzionari del 1890 e dalla nuova Costituzione del 1892, qualificata come una delle più democratiche d'Europa, spinse il Paese ad adottare importanti leggi, come la nuova legge tributaria e la legge per il promovimento dell'agricoltura, e ad intraprendere costruzioni il cui interesse, come dimostra il compimento della rete stradale, fu vitale per lo sviluppo del Cantone.

La legge del 1894 regolamentò l'utilizzazione delle acque, fino ad allora considerate di dominio pubblico in base all'art. 221 del Codice civile. Essa apportò principi chiari, precisi e fondamentali in materia di concessione di acque; costituì la pietra miliare dello sviluppo idroelettrico ticinese. ... Con questa legge il legislatore ticinese volle porre un termine all'accaparramento disordinato delle acque da parte dei privati e munirsi di un adeguato strumento per affrontare lo sfruttamento industriale delle acque che si stava profilando all'orizzonte......"

Dunque a livello cantonale fa stato la Legge sull'utilizzazione delle acque del 1894 sottoposta in seguito ad un progetto di revisione totale con il messaggio no. 5074 del 16 gennaio 2001.

La nuova Legge sull'utilizzazione delle acque vigente è del 7 ottobre 2002 ed il relativo Regolamento sull'utilizzazione delle acque data 29 aprile 2003.

 

Legge sul demanio pubblico del 18 marzo 1986:

Art. 11 Fanno parte del demanio pubblico del Cantone:

  1. le acque pubbliche, ossia i laghi, i fiumi e gli altri corsi d'acqua, le sorgenti che danno inizio a un corso d'acqua e le acque sotterranee;
  2. le miniere;
  3. i terreni non coltivabili, come le rupi, le franate, i ghiacciai, i nevai e le sorgenti che ne scaturiscono;
  4. sottosuolo da dove cessa l'interesse del proprietario all'esercizio del diritto di proprietà (art. 667 CC);

Legge sull'utilizzazione delle acque del 7 ottobre 2002:

Scopo
Art. 1 La presente legge ha lo scopo di disciplinare la captazione delle acque pubbliche di superficie.

In generale
Art. 2 1 La derivazione di acque pubbliche è soggetta a concessione o ad autorizzazione secondo le norme della presente legge.