Registro di commercio
Il registro di commercio è una banca dati pubblica, amministrata dallo Stato, che contiene importanti informazioni relative ai soggetti giuridici che svolgono un'attività commerciale. Esso ha lo scopo di registrare e pubblicare fatti giuridicamente rilevanti e garantisce la certezza del diritto nonché la protezione dei terzi. In particolare promuove la sicurezza del commercio conferendo determinati effetti giuridici ai fatti iscritti.
In esso vi sono contenuti i seguenti enti giuridici:
- le ditte individuali (art. 934 cpv. 1 e 2 CO; art. 36 – 39 ORC);
- le società in nome collettivo(art. 552 segg. CO; art. 40 – 42 ORC);
- le società in accomandita (art. 594 segg. CO; art. 40-42 ORC);
- le società anonime (art. 620 segg. CO; art. 43 – 65 ORC);
- le società in accomandita per azioni (art. 764 segg. CO; art. 66 – 70 ORC);
- le società a garanzia limitata (art. 772 segg. CO; art. 71 – 83 ORC);
- le società cooperative (art. 828 segg. CO; art. 84 – 89 ORC);
- le associazioni (art. 60 segg. CC; art. 90 – 93 ORC);
- le fondazioni (art. 80 segg. CC; art. 94 – 97 ORC);
- le società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (art. 98 segg. della legge del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi [LlCol]; 98 – 100 ORC);
- le società di investimento a capitale fisso (art. 110 segg. LlCol; art. 101 ORC);
- le società di investimento a capitale variabile (art. 36 segg. LICol; art. 102 – 105 ORC);
- gli istituti di diritto pubblico (art. 2 lett. d Lfus; art. 106 – 108 ORC);
- le succursali di enti giuridici esteri e svizzeri (art. 935 CO; art. 109 – 115 ORC).
Le iscrizioni nel registro principale, le notificazioni e i documenti giustificativi sono pubblici.
Su domanda, gli uffici del registro di commercio autorizzano la consultazione del registro principale, della notificazione e dei documenti giustificativi e rilasciano:
- estratti autenticati delle iscrizioni concernenti un ente giuridico;
- copie delle notificazioni e dei documenti giustificativi.
L’ufficio del registro su domanda attesta anche che un determinato ente giuridico non è iscritto nel registro.