Domande frequenti rifugi obbligatori
Consultare:
- Approvazione rifugi obbligatori
1. I proprietari di immobili versano i contributi sostitutivi in luogo dell’edificazione:
- nelle zone di valutazione in cui vi sono posti protetti a sufficienza (Comuni esonerati);
- per gli edifici ubicati in zone particolarmente minacciate, segnatamente in regioni densamente edificate o ad elevato rischio d’incendio;
- per gli edifici il cui numero di posti protetti è inferiore a 25 (38 locali abitabili);
- per gli edifici privi di interrato.
2. I proprietari di edifici isolati, abitati solo saltuariamente, sono esentati dalla realizzazione dei
rifugi e dal versamento dei contributi sostitutivi.
I collaudi, dopo l’entrata in vigore della legge sulla protezione civile (LPCi) a partire dal 1 luglio 2008, sono di competenza delle Regioni di PCi. Dal 1 febbraio 1998 al 31 giugno 2008 sono di competenza dei Comuni.
L’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) ha allestito la seguente documentazione:
- Istruzioni tecniche per la costruzione dei rifugi obbligatori (ITRP 1984);
- Istruzioni tecniche per la costruzione e il dimensionamento delle costruzioni di protezione (ITC 1994)
- Costruzione e dimensionamento di rifugi con al massimo 25 posti protetti (ITC 1997 Piccoli rifugi).
La documentazione la si può richiedere alla Sezione del militare e della protezione della popolazione, Servizio costruzioni, 6500 Bellinzona oppure scaricare dal sito dell'Amministrazione Federale
Vengono conteggiati i locali abitabili (camere, soggiorni, studi, ecc. ).
I mezzi locali (cucine) e i servizi non sono presi in considerazione nel calcolo.
I due terzi del totale dei locali abitabili stabiliscono i posti protetti obbligatori (due posti protetti ogni tre locali). Non si tiene conto delle frazioni risultanti dal calcolo dei posti protetti.
Esempi:
Appartamento di 4½ locali:
2/3 di 4 (i mezzi locali non sono calcolati) = 2,66 = 2 posti protetti (arrotondamento per difetto);
7 appartamenti con 4½ locali ciascuno:
2/3 (7 x 4 locali = 28) = 18,67 = 18 posti protetti.
Vi invitiamo a trasmetterci tramite posta o per e-mail il progetto in modo da poter indicare il fabbisogno di posti protetti per il dimensionamento del rifugio di PCi obbligatorio oppure l’ammontare del contributo sostitutivo in caso di esonero.
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