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Visto per transito o per breve soggiorno (tipo C)

È un’autorizzazione di validità limitata che consente, alla persona sottoposta all’obbligo del visto, di entrare e soggiornare in Svizzera e nello spazio Schengen.

Attenzione

l visto, con uno o più ingressi, ha una validità massima di 90 giorni sull’arco di 6 mesi.

Validità:
Il soggiorno non può durare più di 90 giorni per semestre. Tuttavia, non può superare la data della scadenza del visto, anche se il soggiorno è durato meno di 90 giorni.

Passi da seguire

Il cittadino straniero che sottostà all’obbligo del visto deve inoltrare una domanda di visto presso la Rappresentanza svizzera all'estero competente per il luogo di domicilio.

Il modulo di domanda è consegnato gratuitamente dalla Rappresentanza all’estero. Esso dev’essere accompagnato dal documento di viaggio e, se ne è fatta richiesta, da ulteriori documenti che attestano lo scopo del viaggio in Svizzera.

La Rappresentanza decide circa il rilascio o meno del visto e può chiedere che lo straniero presenti una dichiarazione di garanzia a copertura delle spese derivanti dal suo soggiorno in Svizzera.

Assicurazione di viaggio
A prescindere dalla firma di una dichiarazione di garanzia, l’Autorità competente chiede che venga stipulata un'assicurazione di viaggio.
La copertura minima dell'assicurazione è di 30'000 Euro (dopo conversione).

Procedura per la richiesta di visto
Gli stranieri che sottostanno all’obbligo del visto inoltrano una domanda di visto presso la rappresentanza di Svizzera all’estero competente per il luogo del domicilio. Il modulo di domanda di visto è consegnato gratuitamente dalla rappresentanza all’estero. Esso dev’essere accompagnato dal documento di viaggio e, se ne è fatta richiesta, da ulteriori documenti che attestano lo scopo del viaggio.

  •     Se la rappresentanza all’estero richiede una dichiarazione di garanzia, lo straniero compila il pertinente modulo e lo sottopone al garante.
  •     Il garante completa e firma il modulo di garanzia e lo consegna, unitamente ai pertinenti documenti, alla competente autorità cantonale o comunale.
  •     La dichiarazione di garanzia è controllata dalla competente autorità cantonale o comunale ed è registrata nel sistema d'informazione centrale sulla migrazione.
  •     L’esito del controllo è comunicato senza indugio alla rappresentanza all’estero, la quale decide circa il rilascio o meno del visto.

Aiuto

Contact center
tel. +41 91 814 55 00

Da lunedì a venerdì
08:00 - 12:00         
13:30 - 17:00

Costi visto per transito o per breve soggiorno (tipo C)

Trattamento del modulo di garanzia da parte dell’Ufficio della migrazionefr. 40.-
Trattamento del modulo di garanzia da parte dell’Autorità comunaleDefinita dal Comune di competenza
Rilascio del visto da parte della Rappresentanza svizzeraEuro 80.-

Sezione della popolazione

Via Lugano 4
6500 Bellinzona

Capo sezione
Silvia Gada

Passaporto e carta d'identità

Naturalizzazioni

Permessi per stranieri

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