Affidamento famigliare
L’affidamento famigliare è una misura di protezione che consiste nell’accoglienza di un minore, che per un periodo più o meno lungo non può vivere con i suoi genitori, da parte di un’altra famiglia con o senza legami di parentela. Si può realizzare su base volontaria o perché deciso da un’autorità. I contatti con la famiglia di origine sono preservati tenendo conto del benessere del minore.
Come diventare famiglia affidataria?
- La persona o la coppia interessata a diventare famiglia affidataria chiede una prima consulenza all’Associazione ticinese famiglie affidatarie (ATFA) e, se intende proseguire, si iscrive al corso in-formativo proposto da quest’ultima. Il certificato di frequenza dovrà essere allegato al dossier di candidatura.
- Dopo il corso in-formativo, la persona o la coppia interessata può richiedere al Settore affidamenti famigliari e adozioni ACC/TI dell’UAP la documentazione relativa al dossier di candidatura che dovrà allestire. Se il dossier presentato è completo e risponde ai criteri formali, inizia il percorso di valutazione dell’idoneità all’affidamento condotto da un operatore sociale e da uno psicologo. Se l’esito è positivo, la persona o la coppia candidata è ritenuta idonea quale famiglia affidataria.
- Dall’ottenimento dell’idoneità inizia la fase di attesa di un minore da accogliere, che può essere di durata variabile a dipendenza dei bisogni del territorio e della compatibilità della situazione del minore con le caratteristiche della famiglia affidataria.
- Dal momento in cui la persona o la coppia è ritenuta idonea all’affidamento, è sottoposta a vigilanza come previsto dalla legislazione federale in materia.
A chi richiedere la documentazione per preparare il dossier di candidatura?
Al Settore affidamenti famigliari e adozioni dell’UAP.
Come prepararsi all’affidamento ed essere sostenuti nella propria genitorialità affidataria?
Le persone o coppie interessate all’affidamento sono tenute a partecipare a un corso in-formativo offerto periodicamente dall’ATFA. ATFA organizza regolarmente formazioni e supervisioni a sostegno dell'affidamento, sensibilizza e informa la popolazione sulla realtà dell'affidamento famigliare e reperisce nuove famiglie interessate all'accoglienza di minori.
Dal momento dell’ottenimento dell’idoneità all’affidamento, ogni genitore affidatario è sostenuto individualmente dall’operatore sociale del Settore affidamenti famigliari e adozioni incaricato della vigilanza.
Basi legali
- 210 Codice civile Svizzero (CSS) del 10 dicembre 1907
- 211.221.31 Legge federale relativa alla Convenzione dell’AIA sull’adozione e a provvedimenti per la protezione del minore nelle adozioni internazionali (LF-CAA) del 22 giugno 2001
- 211.222.338 Ordinanza sull’accoglimento di minori a scopo di affiliazione (OAMin) del 19 ottobre 1977
- 211.221.36 Ordinanza sull’adozione (OAdoz) del 29 giugno 2011
- 213.410 Regolamento concernente l’accoglienza di adottandi dell’8 ottobre 2013
- 874.100 Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni (Legge per le famiglie) del 15 settembre 2003
- 874.110 Regolamento della Legge per le famiglie del 15 settembre 2003, del 20 dicembre 2005
- 291 Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP) del 18 dicembre 1987
- Raccomandazioni relative al compenso dei genitori affilianti ai sensi dell’art.294 CCS del 23 dicembre 2014