Adozione
L’adozione è una misura di protezione sussidiaria, utilizzata in Svizzera in situazioni particolari e solo quando il rientro del minore nella sua famiglia è da escludere. La decisione di adozione è irrevocabile e scioglie i vincoli di filiazione anteriori: il figlio adottato acquisisce lo stesso statuto giuridico del figlio biologico. L’adozione internazionale è ammessa quando nessun’altra forma di accoglienza è possibile nel Paese d’origine.
Procedura di adozione
Chi deve dare il consenso all'adozione?
Entrambi i genitori biologici, se conosciuti.
Come diventare famiglia adottiva?
- La persona o la coppia interessata ad adottare compila il formulario di richiesta per un primo incontro informativo con un operatore sociale del Settore affidamenti famigliari e adozioni ACC/TI dell’Ufficio dell'aiuto e della protezione (UAP). Nel corso del colloquio con l’operatore, si verificano i requisiti necessari per fare domanda di adozione.
- Dopo il colloquio informativo, se intenzionata a continuare, la persona o la coppia si deve iscrivere ad uno dei corsi preadottivi proposti da formatori con comprovata esperienza nell’ambito. Il certificato di formazione dovrà essere allegato al dossier di candidatura.
- Se il dossier presentato è completo e risponde ai criteri formali, inizia il percorso di valutazione dell’idoneità all’adozione condotto da un operatore sociale e da uno psicologo o uno psichiatra esterno.
- Se l’esito è positivo, la persona o la coppia candidata riceve il certificato di idoneità all’adozione, che ha validità di tre anni rinnovabile e indica il profilo del minore e il Paese d’origine stabiliti.
- Dopo l’ottenimento dell’idoneità, la persona o la coppia candidata prepara il dossier per il Paese d’origine ed entra nella fase di attesa di una proposta di abbinamento, che dura mediamente almeno 3 anni.
- La proposta di abbinamento viene verificata dal Settore e, se conforme, presentata alla persona o alla coppia candidata all’adozione, che deve a sua volta approvarla.
A chi richiedere la documentazione per preparare il dossier di candidatura?
Al Settore affidamenti famigliari e adozioni ACC/TI dell’UAP.
Come prepararsi all’arrivo di un figlio adottivo ed essere sostenuti nella propria genitorialità adottiva?
Le persone o coppie interessate all’adozione sono tenute a partecipare a dei corsi formativi pre e post adozione (vedi approfondimenti). Il certificato di frequenza del primo corso è da consegnare al momento dell'inoltro della propria candidatura.
Nel corso dell’anno di vigilanza svolta dal Settore affidamenti famigliari e adozioni dell’UAP, l’operatore sostiene la genitorialità adottiva dei neo-genitori e, al bisogno, li indirizza presso terzi. Altre proposte formative di approfondimento sono consultabili sui siti delle associazioni “Il Ponte”,“Mani per l’infanzia” e “Spazioadozione”.
È possibile candidarsi per un’adozione nazionale?
Sì, tenendo conto che le probabilità di abbinamento tramite adozione nazionale sono esigue. È altresì possibile candidarsi contemporaneamente per un’adozione nazionale e internazionale.
Come candidarsi per l’adozione del figliastro?
L’adozione del figliastro è possibile solo a partire dai tre anni di coabitazione della coppia e dopo un anno di accudimento del minore da parte del coniuge.
- La persona interessata ad adottare il figlio del coniuge, del partner registrato o del convivente di fatto, si rivolge all’Ufficio dello stato civile, che, dopo la verifica delle condizioni formali, trasmette al Settore affidamenti famigliari e adozioni ACC/TI dell’UAP la richiesta.
- Il Settore richiede all’interessato di allestire il dossier di candidatura.
- Se il dossier presentato è completo, inizia il percorso di valutazione dell’idoneità all’adozione condotto da un operatore sociale e da uno psicologo o psichiatra esterno. L’iter valutativo comprende l’audizione del minore da adottare ed è ritenuto il parere degli altri figli.
- Il rapporto è trasmesso all’Ufficio dello stato civile, competente per pronunciare l’adozione.
Basi legali
- 210 Codice civile Svizzero (CSS) del 10 dicembre 1907
- 211.221.31 Legge federale relativa alla Convenzione dell’AIA sull’adozione e a provvedimenti per la protezione del minore nelle adozioni internazionali (LF-CAA) del 22 giugno 2001
- 211.222.338 Ordinanza sull’accoglimento di minori a scopo di affiliazione (OAMin) del 19 ottobre 1977
- 211.221.36 Ordinanza sull’adozione (OAdoz) del 29 giugno 2011
- 213.410 Regolamento concernente l’accoglienza di adottandi dell’8 ottobre 2013
- 874.100 Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni (Legge per le famiglie) del 15 settembre 2003
- 874.110 Regolamento della Legge per le famiglie del 15 settembre 2003, del 20 dicembre 2005
- 291 Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP) del 18 dicembre 1987
- Raccomandazioni relative al compenso dei genitori affilianti ai sensi dell’art.294 CCS del 23 dicembre 2014