Misure di protezione per minori e adulti
Il diritto di protezione dei minori interviene quando il bene e i bisogni di sviluppo di questi ultimi non sono adeguatamente rispettati dalle persone adulte che ne sono responsabili. Il diritto di protezione degli adulti interviene invece a salvaguardia delle persone che si trovano in uno stato di debolezza.
Interventi a favore di minorenni su richiesta dell’autorità
In quali circostanze lo Stato interviene a protezione di un minore?
Il diritto di protezione dei minori prevede che lo Stato intervenga nella sfera privata e famigliare, assicurando le necessarie misure di aiuto e protezione, quando la loro salute e il loro sviluppo fisico, psichico o sociale sono minacciati, ovvero nelle seguenti circostanze:
- famiglie con minorenni esposti a forma di negligenza, trascuratezza, maltrattamento e violenza (fisica, psicologica, sessuale);
- genitori che hanno difficoltà ad esercitare i loro compiti educativi e le loro responsabilità genitoriali a causa di gravi limitazioni e fragilità imputabili a conflitti relazionali, dipendenze, malattie, detenzione, ricovero in strutture di cura, abbandono, decesso, ecc.;
- minorenni in situazione di crisi o in rottura con la famiglia, che manifestano forme di grave disagio psico-sociale oppure assumono comportamenti a rischio per loro stessi e per gli altri.
Su quali misure verte l’intervento dell’autorità per la protezione dei minori?
Quando la salute e lo sviluppo fisico, psichico o sociale dei minorenni è minacciato, occorre porvi rimedio attraverso l’istituzione di una delle seguenti misure previste dal Codice civile (CC):
- le misure opportune ai sensi dell’art. 307 CC, finalizzate ad ammonire i genitori, gli affilianti o il figlio, impartire istruzioni per la cura, l’educazione o l’istruzione, designare una persona o un ufficio idoneo che abbia diritto di controllo e informazione;
- la curatela educativa ai sensi dell’art. 308 CC, per un consiglio e un aiuto ai genitori nella cura del figlio, per rappresentare il figlio nell’accertamento di paternità, per salvaguardarne il diritto al mantenimento o per la vigilanza delle relazioni personali;
- l’amministrazione della sostanza (o di parte di essa o di redditi) di un minorenne da parte di un curatore ai sensi dell’art. 325 CC, quando essa non possa essere altrimenti sottratta al pericolo;
- la privazione del diritto di determinare il luogo di dimora ai sensi dell’art. 310 CC, quando l’autorità colloca convenientemente il figlio in luogo adatto, togliendolo alla custodia dei genitori o dei terzi presso cui si trova;
- la privazione dell’autorità parentale ai sensi dell’art. 311 CC, in presenza di malattia, inesperienza, assenza, violenza o analoghi motivi per cui i genitori non sono in grado di esercitarla debitamente. In tali casi, per i minorenni viene nominato un tutore (art. 327a CC);
- la rappresentanza del figlio ai sensi dell’art. 314a bis CC, nei casi in cui il procedimento concerne il ricovero/collocamento del figlio, oppure quando vi sono posizioni differenti in merito all’esercizio dell’autorità parentale o a importanti questioni che concernono le relazioni personali;
- il ricovero del figlio a scopo di assistenza ai sensi dell’art. 314b CC, quando vi sono i motivi per il suo inserimento in un istituto chiuso o in una clinica psichiatrica.
L’ARP e il Giudice competente per il divorzio o la tutela dell’unione coniugale possono inoltre preliminarmente, ai sensi dell’art. 446 CC, raccogliere informazioni e assumere le prove necessarie, incaricando degli eventuali accertamenti una persona o un servizio idonei (es. valutazioni socio-familiari) od ordinando che uno specialista effettui una perizia (es. valutazione sulle capacità genitoriali).
Quali sono in Ticino le autorità che possono decidere delle misure di protezione a favore di minorenni?
Si tratta delle Autorità regionali di protezione (ARP) e delle Preture (nei casi in cui è pendente una procedura di divorzio o di tutela dell’unione coniugale).
Chi interviene su richiesta dell’autorità?
Il Settore famiglie e minorenni dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione (UAP) attraverso i propri operatori sociali:
- esegue le valutazioni socio-familiari per approfondire situazioni di potenziale rischio o pericolo per i minorenni;
- assume mandati di protezione nell’ambito della misura di controllo e informazione, per monitorare situazioni di disagio, prevenire l’insorgere di problematiche più importanti e fornire sostegno alle famiglie;
- effettua la valutazione del bisogno di affidamento a terzi e, se necessario, prepara, esegue e verifica il collocamento di minorenni presso famiglie affidatarie o centri educativi, esaminando la possibilità di ricostruire le condizioni di accoglienza delle loro famiglie.
Il Settore curatele e tutele dell’UAP assume mandati di protezione del minore occupandosi, con i propri operatori (curatori, tutori), in particolare di:
- curatele educative (e/o amministrazione dei beni) in situazioni famigliari che presentano gravi conflitti o gravi problematiche dei genitori (dipendenze, malattie psichiche, problemi comportamentali, ecc.). I compiti sono definiti e adattati in base ad ogni situazione famigliare e alla sua evoluzione nel tempo e possono comprendere la rappresentanza in determinati ambiti, la gestione amministrativa, l’aiuto ai genitori nella cura dei figli e la regolamentazione delle relazioni personali. Questa misura può costituire una limitazione dell’autorità parentale;
- tutele per minorenni non soggetti all’autorità parentale dei genitori, ad eccezione delle situazioni che non presentano conflitti e in cui le risorse intra-famigliari sono adeguate. Al tutore competono gli stessi diritti dei genitori;
- curatele e tutele nell’ambito dell’adozione nazionale e internazionale;
- curatele di rappresentanza a favore di minorenni non accompagnati (in particolare richiedenti l’asilo) che giungono sul nostro territorio senza i genitori.
Chi può assumere mandati per l’esecuzione di misure di protezione dei minori (curatele, tutele) decretate dall’autorità? Chi diventa curatore/tutore?
I mandati possono essere affidati a operatori professionisti (cantonali appartenenti all’UAP, oppure comunali o privati) come pure a volontari (parenti, conoscenti, ecc.).
Per essere scelto, un curatore/tutore deve essere idoneo dal profilo personale e delle competenze ad adempiere i compiti previsti, deve disporre del tempo necessario e deve svolgere personalmente l’attività.
L’autorità di protezione accoglie la proposta di una persona di fiducia già conosciuta (es. un parente) se questa è ritenuta idonea e disposta a investirsi dell’esecuzione della misura.
Può essere nominato curatore/tutore soltanto chi abbia dato il suo accordo.
L’autorità di protezione si adopera affinché al curatore/tutore siano forniti l’istruzione, la consulenza e il sostegno necessari.
In cosa consiste l’affidamento di minorenni a terzi?
Il Settore famiglie e minorenni dell’UAP valuta il bisogno di affidamento a terzi e, se necessario, prepara, esegue e verifica l’affidamento in una famiglia affidataria o in un centro educativo.
Il bisogno di affidamento di un minorenne a terzi è esaminato in base alla pertinenza e alla gravità della situazione, nonché alla tappa evolutiva del minorenne (infanzia, fanciullezza, adolescenza) e tenendo conto delle contingenze in termini di domanda e offerta sul territorio.
Quando l’affidamento di minorenni a terzi viene stabilito d’autorità, viene applicato l’art. 310 CC, in base al quale è l’autorità a decidere il luogo di dimora del figlio, privando i genitori di tale facoltà.
Basi legali
- 210 Codice civile Svizzero (CSS) del 10 dicembre 1907
- 211.222.338 Ordinanza sull’accoglimento di minori a scopo di affiliazione (OAMin) del 19 ottobre 1977
- 220 Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) del 30 marzo 1911
- 211.223.11 Ordinanza sull’amministrazione di beni nell’ambito di una curatela o di una tutela (OABCT) del 4 luglio 2012
- 874.100 Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni (Legge per le famiglie) del 15 settembre 2003
- 874.110 Regolamento della Legge per le famiglie del 15 settembre 2003, del 20 dicembre 2005
- 213.100 Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto dell’8 marzo 1999
- 213.110 Regolamento della legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (ROPMA) del 29 novembre 2000
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