Contributo di sostegno per il mantenimento a domicilio
Il Contributo di sostegno per il mantenimento a domicilio viene versato direttamente a chi ne beneficia e ha lo scopo di sostenere finanziariamente la scelta di restare a domicilio di persone anziane o con disabilità a beneficio di un Assegno per grandi invalidi. L’aiuto è sussidiario alle altre prestazioni sociali.
Doveri dei beneficiari
Quali cambiamenti è necessario comunicare?
È necessario annunciare tempestivamente all’Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio (UACD) i seguenti cambiamenti:
- cambiamenti della situazione personale (entrata in istituto, soggiorno temporeaneo in istituto, partenza per l'estero, decesso);
- cambiamenti della situazione finanziaria;
- cambiamenti del grado di dipendenza dell’AGI;
- attribuzione di un Contributo d'assistenza dell'AI;
- eventuali rimborsi della Prestazione complementare AVS (PC) ad es. rimborsi badanti o di economia domestica;
- eventuali frequenze a centri diurni, notturni o laboratori;
- eventuali assenze prolungate o ricoveri di lunga durata o definitivi.
Cosa succede in caso di mancato annuncio o di annuncio non tempestivo dei cambiamenti?
Nella circostanza di mancato annuncio o di annuncio non tempestivo:
- nel caso in cui la modifica implichi un aumento del Contributo, l’UACD effettua un nuovo calcolo valido dalla data dell’annuncio;
- nel caso in cui la modifica implichi una diminuzione o la soppressione del Contributo, il nuovo calcolo è valido dalla data dell’avvenuta modifica;
- Nel caso di mancato annuncio di un evento che causa la perdita del diritto (ad es. decesso), il Contributo viene versato fino a quando l’UACD viene informato dal beneficiario stesso o dai suoi famigliari / curatori / amici. In seguito provvede eventualmente a richiedere alla persona o agli eredi il rimborso del Contributo versato in eccesso.
Il Contributo di sostegno per il mantenimento a domicilio è imponibile fiscalmente?
Sì, è considerato come reddito imponibile per il beneficiario stesso o per le persone a cui viene versato in qualità di salario per l’assistenza prestata. L’UACD trasmette in copia le decisioni di concessione del Contributo alla Divisione delle contribuzioni.
Il beneficiario è tenuto al pagamento dei contributi sociali?
ll beneficiario che fa capo a un aiuto professionale è considerato datore di lavoro e come tale è tenuto al versamento dei contributi AVS/AI/IPG/AD/AF e ad assicurare il dipendente contro gli infortuni.
Per l’affiliazione ad una cassa di compensazione quale datore di lavoro occorre rivolgersi allo sportello AVS del proprio Comune di domicilio.
Tutti i contributi vengono conteggiati dall’Istituto delle assicurazioni sociali (IAS), che invia al datore di lavoro degli acconti trimestrali e un conguaglio a fine anno.
Ogni datore di lavoro deve assicurare i propri collaboratori anche per la previdenza professionale (LPP) se il salario lordo annuale soggetto ad AVS supera la soglia d’ingresso (nel 2022: 21’510 fr.). Per informazioni sulla LPP rivolgersi all’istituto collettore LPP (Bellinzona, tel. 091/610 24 24).