Vai al contenuto principale Vai alla ricerca

Contributo di sostegno per il mantenimento a domicilio

Il Contributo di sostegno per il mantenimento a domicilio viene versato direttamente a chi ne beneficia e ha lo scopo di sostenere finanziariamente la scelta di restare a domicilio di persone anziane o con disabilità a beneficio di un Assegno per grandi invalidi. L’aiuto è sussidiario alle altre prestazioni sociali.

Doveri dei beneficiari

Quali cambiamenti è necessario comunicare?

È necessario annunciare tempestivamente all’Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio (UACD) i seguenti cambiamenti:

  • cambiamenti della situazione personale (entrata in istituto, soggiorno temporeaneo in istituto, partenza per l'estero, decesso); 
  • cambiamenti della situazione finanziaria;
  • cambiamenti del grado di dipendenza dell’AGI;
  • attribuzione di un Contributo d'assistenza dell'AI;
  • eventuali rimborsi della Prestazione complementare AVS (PC) ad es. rimborsi badanti o di economia domestica;
  • eventuali frequenze a centri diurni, notturni o laboratori;
  • eventuali assenze prolungate o ricoveri di lunga durata o definitivi. 

Cosa succede in caso di mancato annuncio o di annuncio non tempestivo dei cambiamenti?

Nella circostanza di mancato annuncio o di annuncio non tempestivo:

  • nel caso in cui la modifica implichi un aumento del Contributo, l’UACD effettua un nuovo calcolo valido dalla data dell’annuncio;
  • nel caso in cui la modifica implichi una diminuzione o la soppressione del Contributo, il nuovo calcolo è valido dalla data dell’avvenuta modifica;
  • Nel caso di mancato annuncio di un evento che causa la perdita del diritto (ad es. decesso), il Contributo viene versato fino a quando l’UACD viene informato dal beneficiario stesso o dai suoi famigliari / curatori / amici. In seguito provvede eventualmente a richiedere alla persona o agli eredi il rimborso del Contributo versato in eccesso.

Il Contributo di sostegno per il mantenimento a domicilio è imponibile fiscalmente?

Sì, è considerato come reddito imponibile per il beneficiario stesso o per le persone a cui viene versato in qualità di salario per l’assistenza prestata. L’UACD trasmette in copia le decisioni di concessione del Contributo alla Divisione delle contribuzioni.

Il beneficiario è tenuto al pagamento dei contributi sociali? 

ll beneficiario che fa capo a un aiuto professionale è considerato datore di lavoro e come tale è tenuto al versamento dei contributi AVS/AI/IPG/AD/AF e ad assicurare il dipendente contro gli infortuni.

Per l’affiliazione ad una cassa di compensazione quale datore di lavoro occorre rivolgersi allo sportello AVS del proprio Comune di domicilio.

Tutti i contributi vengono conteggiati dall’Istituto delle assicurazioni sociali (IAS), che invia al datore di lavoro degli acconti trimestrali e un conguaglio a fine anno.

Ogni datore di lavoro deve assicurare i propri collaboratori anche per la previdenza professionale (LPP) se il salario lordo annuale soggetto ad AVS supera la soglia d’ingresso (nel 2022: 21’510 fr.). Per informazioni sulla LPP rivolgersi all’istituto collettore LPP (Bellinzona, tel. 091/610 24 24).

 

    Divisione dell'azione sociale 
    e delle famiglie

    Per rendere più agevole la lettura dei contenuti del presente portale, i soggetti femminili e maschili sono stati designati con il genere maschile.

    Per segnalazioni e domande riguardanti il sito:
    dss-infosocialita(at)ti.ch

    Vicolo Santa Marta 2
    6501 Bellinzona 

    Direzione e segreteria generale
    tel. +41 91 814 54 30
    dss-dasf(at)ti.ch

    Newsletter Infosocialità