Prestazioni assistenziali
Le prestazioni assistenziali sono erogate a coloro che stanno per cadere o sono caduti nel bisogno. La prestazione ordinaria serve a coprire il fabbisogno, le spese per l'alloggio e le spese di base per la salute. Le prestazioni circostanziali (speciali) sono invece versate per far fronte a bisogni specifici (ad es. trasloco, cure dentarie, ecc).
Informazioni periodiche
Attestazioni fiscali concernenti le prestazioni assistenziali
Le dichiarazioni concernenti le prestazioni assistenziali da allegare alla dichiarazione d’imposta sono da richiedere tramite il presente formulario.
Diritto, richiesta e rinnovo della prestazione assistenziale ordinaria
Chi ha diritto alla prestazione assistenziale ordinaria?
Alla prestazione assistenziale ordinaria, indipendentemente dalle cause per cui dovesse essere necessaria, hanno diritto le persone che soddisfano i seguenti requisiti:
- essere domiciliati o avere dimora assistenziale nel Cantone;
- trovarsi in una situazione di bisogno e non avere più risorse per far fronte alle proprie spese e provvedere al proprio mantenimento.
In caso di nuclei familiari, le persone che ne fanno parte vengono raggruppate in cosiddette "unità di riferimento".
Come viene definito il diritto?
Al fine di stabilire il diritto alla prestazione assistenziale ordinaria, viene presa in considerazione la situazione personale ed economica del beneficiario (o della sua unità di riferimento). In particolare vengono verificati i redditi, la sostanza a disposizione e il percepimento di altre prestazioni, da cui vengono dedotte le spese dell'economia domestica e altre spese (ad es. spese per conseguire un reddito).
La prestazione viene concessa solo se il richiedente ha esaurito dapprima tutte le altre risorse a sua disposizione o se le stesse non sono più sufficienti a coprire il suo fabbisogno.
Quando nasce il diritto?
Il diritto nasce dal mese in cui la persona si annuncia presso il Comune di domicilio per fare richiesta di prestazioni assistenziali, a condizione che la documentazione richiesta venga completata entro 30 giorni.
Se ad esempio la persona si presenta in Comune il 31.01 e completa la domanda con la documentazione necessaria il 01.02, il diritto sussiste dal 01.01.
Quali sono le entrate considerate nella definizione del diritto?
Si tratta delle fonti di guadagno della persona. In particolare:
- i redditi da attività lavorativa dipendente o indipendente;
- le rendite o le indennità assicurative;
- i redditi dalla sostanza mobiliare e immobiliare;
- i redditi provenienti da fonti previdenziali (AVS, secondo pilastro e terzo pilastro);
- la Riduzione dei premi dell’assicurazione malattia (RIPAM);
- gli assegni familiari;
- gli alimenti percepiti;
- eventuali altre entrate.
Come viene computato il reddito da attività lavorativa?
Se il beneficiario svolge un’attività lavorativa (dipendente o indipendente), è prevista una franchigia sul reddito. Questo significa che il 20% del suo stipendio o del suo guadagno, fino a un massimo di 500 fr. mensili, non viene considerato nella determinazione del diritto alla prestazione.
Per gli apprendisti è prevista una franchigia sul reddito di 500 fr. al mese. In questo modo viene stimolata l’acquisizione dell’indipendenza economica tramite l’attività lavorativa.
Qual è la sostanza considerata nella definizione del diritto?
Fanno parte della sostanza tutti i valori patrimoniali provenienti da conti bancari e postali del beneficiario, i depositi di titoli, gli oggetti di valore convertibili in denaro, gli immobili (ad es. abitazioni primarie e/o secondarie) ed eventuali altri valori patrimoniali non liquidi.
Come fare richiesta della prestazione?
La persona in situazione di bisogno deve inoltrare la domanda di prestazione assistenziale ordinaria per sé stessa e per le persone che rappresenta legalmente al proprio Comune di domicilio.
Prima tappa: informazione e consulenza (presso il Comune di domicilio)
Il cittadino in situazione di bisogno si reca presso il Comune di domicilio. Il Comune lo informa sulle prestazioni sociali esistenti, esamina la sua situazione economica e famigliare e individua le prestazioni di cui potrebbe fare richiesta. In seguito, lo supporta nel reperire i documenti necessari per comprovare la situazione di bisogno, raccoglie e verifica la documentazione e la invia allo sportello LAPS di riferimento, presso il quale viene organizzato un appuntamento.
Seconda tappa: domanda (presso lo sportello LAPS)
Il cittadino si reca allo sportello LAPS il giorno dell'appuntamento. Lo sportello lo informa nuovamente sulle prestazioni esistenti e verifica la completezza e la correttezza dell’incarto. A complemento di quanto già svolto dal Comune, esamina la situazione personale e finanziaria del cittadino e individua le possibili prestazioni sociali di cui fare richiesta. Infine, sulla base della documentazione fornita e verificata, inserisce nell’applicativo i dati anagrafici e finanziari del cittadino e trasmette la domanda all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (USSI).
Terza tappa: decisione (presso l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento - USSI)
Il compito principale dell’USSI è quello di emettere una decisione formale in merito alla domanda di prestazioni. Dopo la verifica della completezza dei dati, l’USSI definisce il diritto alla prestazione, assegnando al futuro beneficiario un operatore socio-amministrativo di riferimento (OSA) che si occuperà del suo dossier.
Qual è la durata della prestazione?
La durata della prestazione è variabile e viene definita dall’USSI in base alla situazione economica e personale del beneficiario. Essa viene indicata sulla singola decisone di accoglimento della prestazione e può variare da un minimo di un mese a un massimo di un anno.
Quando richiedere il rinnovo?
Sulla decisione di accoglimento della prestazione vengono specificati i mesi di diritto, ossia il periodo di tempo per il quale la prestazione è accolta, ad esempio:
Validità dal 01.05.2024 al 31.05.2024.
Qualora lo stato di bisogno permanga, il beneficiario deve inoltrare la richiesta di rinnovo, tramite l’apposito formulario, entro la fine del mese per il quale intende richiedere la prestazione.
Nel caso in questione: per il mese di giugno la richiesta è da effettuare il prima possibile e non oltre il 30.06.2024.
Si consiglia tuttavia di richiedere il rinnovo entro la fine del mese in corso (in questo caso maggio 2024), in modo che la richiesta possa essere elaborata dall’USSI per tempo.
Come richiedere il rinnovo?
La richiesta di rinnovo della prestazione deve essere inoltrata con il Formulario di rinnovo per il tramite del proprio Comune di domicilio.
Una volta compilata la richiesta, la completezza dei dati riportati dev’essere accertata dal Comune di domicilio, o dal servizio sociale di riferimento o dal rappresentante legale (curatore, tutore), e inviata all’USSI.
Risulta fondamentale:
- compilare tutte le voci del formulario;
- inserire nella documentazione tutti gli allegati richiesti;
- inoltrare tempestivamente la domanda di rinnovo.
Quando e a chi viene versata la prestazione?
La prestazione viene di regola versata entro il 10 di ogni mese.
Il pagamento viene normalmente effettuato direttamente all’assistito (titolare dell’unità di riferimento) o al suo rappresentante legale, fatta eccezione per il pagamento del premio per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie, che viene versato direttamente all’assicuratore.
Basi legali
- 851.1 Legge federale sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (LAS) del 24 giugno 1977
- 871.100 Legge sull'assistenza sociale dell'8 marzo 1971
- 871.110 Regolamento sull'assistenza sociale del 18 febbraio 2003
- 195.1 Legge federale concernente persone e istituzioni all’estero (Legge sugli Svizzeri all’estero, LSEst) del 26 settembre 2014
- 195.11 Ordinanza concernente persone e istituzioni svizzere all’estero (Ordinanza sugli Svizzeri all’estero, OSEst) del 7 ottobre 2015
- Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2024