Chiusure natalizie
I servizi dell’Amministrazione cantonale rimarranno chiusi i pomeriggi del 24 e del 31 dicembre 2024.
In Ticino, dal 1° giugno 2023 è vietata la distribuzione e la vendita di sigarette elettroniche (e-cig) e prodotti simili a giovani minori di 18 anni e il loro consumo in luoghi chiusi accessibili al pubblico. Questi divieti si applicano a prodotti con e senza nicotina.
A febbraio 2023, il Parlamento ticinese ha approvato a larga maggioranza le modifiche della Legge sanitaria (LSan) presentate dal Consiglio di Stato su proposta del Dipartimento della sanità e della socialità, equiparando a tutti gli effetti le sigarette elettroniche e prodotti simili alle sigarette tradizionali
Il 1° ottobre 2024 è entrata in vigore la Legge federale sui prodotti del tabacco (LPTab) e la relativa ordinanza (OPTab). Oltre ai prodotti del tabacco classici, la LPTab disciplina anche le sigarette elettroniche con e senza nicotina nonché i prodotti del tabacco destinati a essere riscaldati. Essa ne prevede sia il divieto di consegna ai minorenni (divieto di vendita), sia la protezione dal fumo passivo (divieto di fumo).
L'OPTab definisce, inoltre, altri cosiddetti prodotti simili e altrettanto nocivi per la salute, come prodotti a base di erbe destinati a essere riscaldati, prodotti a base di nicotina destinati a essere fiutati e prodotti senza tabacco per pipe ad acqua. Anche questi ultimi devono rispettare le disposizioni della LPTab.
Oltre al Ticino, altri Cantoni hanno anticipato la Legge federale adottando un divieto cantonale di vendita e/o restrizioni alla pubblicità con lo scopo di sensibilizzare e rafforzare l’adozione di un comportamento consapevole e nel rispetto degli altri.
In Ticino la distribuzione e la vendita a giovani minori di 18 anni di prodotti del tabacco, prodotti contenenti succedanei del tabacco o prodotti simili per contenuto o modalità di consumo è vietata. Tale divieto è applicabile anche alla distribuzione e alla vendita a giovani minori di 18 anni di dispositivi che permettono di inalare le emissioni di un liquido con o senza nicotina, riscaldato tramite una fonte di energia esterna (le sigarette elettroniche o i prodotti simili per contenuto o modalità di consumo). La vendita di questi prodotti tramite distributori automatici è autorizzata unicamente a condizione che il rispetto del divieto sia garantito da adeguate misure di controllo.
(Art. 52a Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario, Legge sanitaria).
I responsabili dei luoghi di distribuzione e di vendita dei succitati prodotti devono esporre in modo chiaro e visibile un avviso di divieto della vendita ai giovani minori di 18 anni, che verrà loro fornito gratuitamente tramite l’Ufficio del medico cantonale.
(Art. 7 cpv. 1 Regolamento concernente la protezione contro il fumo)
I responsabili dei luoghi di distribuzione e di vendita dei succitati prodotti, come pure di quelli che ospitano i distributori automatici, sono tenuti a istruire il personale di vendita e i gerenti sul rispetto delle norme contenute nel regolamento citato.
(Art. 7 cpv. 2 Regolamento concernente la protezione contro il fumo)
A scopo preventivo e informativo, l’Ufficio del medico cantonale può ordinare test d’acquisto impiegando giovani minori di 18 anni nonché organizzare campagne d’informazione, eventualmente assieme alle associazioni attive nel settore.
(Art. 7 cpv. 3 Regolamento concernente la protezione contro il fumo)
In Ticino nei luoghi chiusi accessibili al pubblico o adibiti a luoghi di lavoro per più persone è vietato fumare, rispettivamente consumare, prodotti del tabacco, prodotti contenenti succedanei del tabacco o prodotti simili per contenuto o modalità di consumo. Tale divieto è applicabile anche ai dispositivi che permettono di inalare le emissioni di un liquido con o senza nicotina riscaldato tramite una fonte di energia esterna (le sigarette elettroniche o i prodotti simili per contenuto o modalità di consumo).
(Art. 52 Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario, Legge sanitaria)
Sono luoghi accessibili al pubblico in particolare: gli edifici dell’amministrazione pubblica; gli ospedali e le altre strutture sanitarie; gli asili, le case per anziani e gli stabilimenti simili; gli stabilimenti per l’esecuzione delle pene e delle misure; gli istituti di formazione; i locali di musei, teatri e cinema; i centri sportivi; le imprese del settore alberghiero e della ristorazione; gli edifici e i veicoli dei trasporti pubblici; i negozi e i centri commerciali; i luoghi di svago e culturali; gli spazi adibiti a fiere e mostre; tutte le strutture dove si svolgono attività per e con i minorenni. Il divieto si estende pure agli spazi pubblici accessori dei luoghi accessibili al pubblico quali ad esempio atri, corridoi, foyer e servizi igienici. Sono considerati spazi aperti gli spazi che presentano un’apertura direttamente verso l’esterno di almeno la metà del perimetro della struttura (l’apertura del soffitto non è presa in considerazione); tende, gazebo, vetrate, terrazze, porticati e altre strutture analoghe sono considerati spazi chiusi se non rispondono a questi requisiti.
(Art. 1 cpv. 2 Legge federale concernente la protezione contro il fumo passivo e art. 2 Regolamento concernente la protezione contro il fumo)
La pubblicità per i prodotti del tabacco e per gli articoli per fumatori con succedanei del tabacco rivolta espressamente ai giovani di età inferiore ai 18 anni (giovani) è vietata. Segnatamente è vietata la pubblicità: nei luoghi frequentati principalmente da giovani; su giornali, riviste o altre pubblicazioni destinati principalmente ai giovani; su materiali scolastici (cartelle, astucci, penne stilografiche, ecc.); mediante oggetti pubblicitari consegnati gratuitamente ai giovani, quali magliette, cappellini, banderuole, palloni da spiaggia; su giocattoli; mediante consegna gratuita di prodotti del tabacco e di articoli per fumatori con succedanei del tabacco a giovani; in occasione di manifestazioni culturali, sportive o di altro genere frequentate principalmente da giovani.
(Art. 18 Ordinanza sui prodotti del tabacco e gli articoli per i fumatori con succedanei del tabacco OTab)
In caso di violazione del divieto di fumare, rispettivamente consumare prodotti per fumatori, in locali chiusi oltre all’utente dei locali può essere pure punito il gestore della struttura medesima. Per prodotti per fumatori si intendono i prodotti elencati nell’art. 52 cpv. 1 e 1bis della legge sanitaria, ossia: i prodotti del tabacco, i prodotti contenenti succedanei del tabacco o i prodotti simili per contenuto o modalità di consumo, nonché i dispositivi che permettono di inalare le emissioni di un liquido con o senza nicotina riscaldato tramite una fonte di energia esterna (le sigarette elettroniche o i prodotti simili per contenuto o modalità di consumo).
(Art. 9 cpv. 1 e art. 2 Regolamento concernente la protezione contro il fumo)
In caso di violazione del divieto di distribuzione e vendita di prodotti per fumatori a giovani minori di 18 anni sono punibili il titolare della ditta o i suoi rappresentanti, il gerente, il personale di vendita, così come i clienti e gli avventori. Per prodotti per fumatori si intendono i prodotti elencati nell’art. 52a cpv. 1 e 4 della legge sanitaria, ossia: i prodotti del tabacco, i prodotti contenenti succedanei del tabacco o i prodotti simili per contenuto o modalità di consumo, nonché i dispositivi che permettono di inalare le emissioni di un liquido con o senza nicotina riscaldato tramite una fonte di energia esterna (le sigarette elettroniche o i prodotti simili per contenuto o modalità di consumo).
(Art. 8 Regolamento concernente la protezione contro il fumo e art. 95 Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario, Legge sanitaria)
Il personale di vendita è tenuto a controllare l’età del cliente, esigendo la presentazione di un documento di identità ufficiale, qualora vi fossero dubbi sull’età dello stesso.
(Art. 9 cpv. 2 e art. 5 Regolamento concernente la protezione contro il fumo)
In caso di violazione delle succitate disposizioni il contravventore viene punito con la multa.
(Art. 8 Regolamento concernente la protezione contro il fumo e art. 95 Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario, Legge sanitaria)
La vigilanza e il perseguimento penale sul rispetto del divieto di fumare/svapare compete:
La vigilanza e il perseguimento penale sul divieto di vendere prodotti per fumatori ai minori di 18 anni compete: