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Cosa dice la legge

In Ticino, dal 1° giugno 2023 è vietata la distribuzione e la vendita di sigarette elettroniche (e-cig) e prodotti simili a giovani minori di 18 anni e il loro consumo in luoghi chiusi accessibili al pubblico. Questi divieti si applicano a prodotti con e senza nicotina. 

A febbraio 2023, il Parlamento ticinese ha approvato a larga maggioranza le modifiche della Legge sanitaria (LSan) presentate dal Consiglio di Stato su proposta del Dipartimento della sanità e della socialità, equiparando a tutti gli effetti le sigarette elettroniche e prodotti simili alle sigarette tradizionali

Svizzera

Allo stato attuale (maggio 2023), le sigarette elettroniche rientrano nel settore delle derrate alimentari e sono considerate come oggetti d’uso: pertanto a livello di legislazione federale, non esistono ancora i requisiti legali per impedire ai minori la vendita di sigarette elettroniche, né esistono restrizioni pubblicitarie. Inoltre, le e-cig esulano dal campo di applicazione della Legge federale concernente la protezione contro il fumo passivo. Dopo un primo disegno di legge rinviato dal Parlamento al Consiglio federale, le Camere federali hanno adottato la nuova Legge federale sui prodotti del tabacco e sulle sigarette elettroniche. L’entrata in vigore della legge federale e dell’ordinanza è prevista nel 2024.


Nel frattempo, oltre al Ticino, altri Cantoni hanno adottato un divieto cantonale di vendita e/o restrizioni alla pubblicità con lo scopo di sensibilizzare e rafforzare l’adozione di un comportamento consapevole e nel rispetto degli altri.

Domande frequenti

In Ticino la distribuzione e la vendita a giovani minori di 18 anni di prodotti del tabacco, prodotti contenenti succedanei del tabacco o prodotti simili per contenuto o modalità di consumo è vietata. Tale divieto è applicabile anche alla distribuzione e alla vendita a giovani minori di 18 anni di dispositivi che permettono di inalare le emissioni di un liquido con o senza nicotina, riscaldato tramite una fonte di energia esterna (le sigarette elettroniche o i prodotti simili per contenuto o modalità di consumo). La vendita di questi prodotti tramite distributori automatici è autorizzata unicamente a condizione che il rispetto del divieto sia garantito da adeguate misure di controllo.

(Art. 52a Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario, Legge sanitaria).

I responsabili dei luoghi di distribuzione e di vendita dei succitati prodotti devono esporre in modo chiaro e visibile un avviso di divieto della vendita ai giovani minori di 18 anni, che verrà loro fornito gratuitamente tramite l’Ufficio del medico cantonale.

(Art. 7 cpv. 1 Regolamento concernente la protezione contro il fumo)
 

I responsabili dei luoghi di distribuzione e di vendita dei succitati prodotti, come pure di quelli che ospitano i distributori automatici, sono tenuti a istruire il personale di vendita e i gerenti sul rispetto delle norme contenute nel regolamento citato.

(Art. 7 cpv. 2 Regolamento concernente la protezione contro il fumo)
 

A scopo preventivo e informativo, l’Ufficio del medico cantonale può ordinare test d’acquisto impiegando giovani minori di 18 anni nonché organizzare campagne d’informazione, eventualmente assieme alle associazioni attive nel settore.

(Art. 7 cpv. 3 Regolamento concernente la protezione contro il fumo)

In Ticino nei luoghi chiusi accessibili al pubblico o adibiti a luoghi di lavoro per più persone è vietato fumare, rispettivamente consumare, prodotti del tabacco, prodotti contenenti succedanei del tabacco o prodotti simili per contenuto o modalità di consumo. Tale divieto è applicabile anche ai dispositivi che permettono di inalare le emissioni di un liquido con o senza nicotina riscaldato tramite una fonte di energia esterna (le sigarette elettroniche o i prodotti simili per contenuto o modalità di consumo).


(Art. 52 Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario, Legge sanitaria)

Sono luoghi accessibili al pubblico in particolare: gli edifici dell’amministrazione pubblica; gli ospedali e le altre strutture sanitarie; gli asili, le case per anziani e gli stabilimenti simili; gli stabilimenti per l’esecuzione delle pene e delle misure; gli istituti di formazione; i locali di musei, teatri e cinema; i centri sportivi; le imprese del settore alberghiero e della ristorazione; gli edifici e i veicoli dei trasporti pubblici; i negozi e i centri commerciali; i luoghi di svago e culturali; gli spazi adibiti a fiere e mostre; tutte le strutture dove si svolgono attività per e con i minorenni. Il divieto si estende pure agli spazi pubblici accessori dei luoghi accessibili al pubblico quali ad esempio atri, corridoi, foyer e servizi igienici. Sono considerati spazi aperti gli spazi che presentano un’apertura direttamente verso l’esterno di almeno la metà del perimetro della struttura (l’apertura del soffitto non è presa in considerazione); tende, gazebo, vetrate, terrazze, porticati e altre strutture analoghe sono considerati spazi chiusi se non rispondono a questi requisiti.


(Art. 1 cpv. 2 Legge federale concernente la protezione contro il fumo passivo e art. 2 Regolamento concernente la protezione contro il fumo)

La pubblicità per i prodotti del tabacco e per gli articoli per fumatori con succedanei del tabacco rivolta espressamente ai giovani di età inferiore ai 18 anni (giovani) è vietata. Segnatamente è vietata la pubblicità: nei luoghi frequentati principalmente da giovani; su giornali, riviste o altre pubblicazioni destinati principalmente ai giovani; su materiali scolastici (cartelle, astucci, penne stilografiche, ecc.); mediante oggetti pubblicitari consegnati gratuitamente ai giovani, quali magliette, cappellini, banderuole, palloni da spiaggia; su giocattoli; mediante consegna gratuita di prodotti del tabacco e di articoli per fumatori con succedanei del tabacco a giovani; in occasione di manifestazioni culturali, sportive o di altro genere frequentate principalmente da giovani.


(Art. 18 Ordinanza sui prodotti del tabacco e gli articoli per i fumatori con succedanei del tabacco OTab)

In caso di violazione del divieto di fumare, rispettivamente consumare prodotti per fumatori, in locali chiusi oltre all’utente dei locali può essere pure punito il gestore della struttura medesima. Per prodotti per fumatori si intendono i prodotti elencati nell’art. 52 cpv. 1 e 1bis della legge sanitaria, ossia: i prodotti del tabacco, i prodotti contenenti succedanei del tabacco o i prodotti simili per contenuto o modalità di consumo, nonché i dispositivi che permettono di inalare le emissioni di un liquido con o senza nicotina riscaldato tramite una fonte di energia esterna (le sigarette elettroniche o i prodotti simili per contenuto o modalità di consumo).

(Art. 9 cpv. 1 e art. 2 Regolamento concernente la protezione contro il fumo)
 

In caso di violazione del divieto di distribuzione e vendita di prodotti per fumatori a giovani minori di 18 anni sono punibili il titolare della ditta o i suoi rappresentanti, il gerente, il personale di vendita, così come i clienti e gli avventori. Per prodotti per fumatori si intendono i prodotti elencati nell’art. 52a cpv. 1 e 4 della legge sanitaria, ossia: i prodotti del tabacco, i prodotti contenenti succedanei del tabacco o i prodotti simili per contenuto o modalità di consumo, nonché i dispositivi che permettono di inalare le emissioni di un liquido con o senza nicotina riscaldato tramite una fonte di energia esterna (le sigarette elettroniche o i prodotti simili per contenuto o modalità di consumo).

(Art. 8 Regolamento concernente la protezione contro il fumo e art. 95 Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario, Legge sanitaria)

Il personale di vendita è tenuto a controllare l’età del cliente, esigendo la presentazione di un documento di identità ufficiale, qualora vi fossero dubbi sull’età dello stesso. 

(Art. 9 cpv. 2 e art. 5 Regolamento concernente la protezione contro il fumo)

In caso di violazione delle succitate disposizioni il contravventore viene punito con la multa.

(Art. 8 Regolamento concernente la protezione contro il fumo e art. 95 Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario, Legge sanitaria)

Vigilanza e sanzioni

La vigilanza e il perseguimento penale sul rispetto del divieto di fumare/svapare compete:

  • al Servizio autorizzazioni, commercio e giochi della Polizia cantonale per le infrazioni commesse negli esercizi alberghieri e della ristorazione. I Municipi, per il tramite dei corpi di polizia comunale strutturati, sono competenti ad eseguire controlli in materia di divieto di fumo negli esercizi alberghieri e della ristorazione. Le infrazioni constatate dalle Polizie comunali strutturate sono oggetto di un rapporto che è trasmesso al Servizio di polizia amministrativa della Polizia cantonale;
  • all’Ufficio dell’ispettorato del lavoro per le infrazioni commesse negli spazi adibiti a luogo di lavoro per più persone. La definizione dei luoghi di lavoro figura nella legge sul lavoro. In via di principio, la legge è applicabile a tutte le aziende pubbliche e private, fatte salve le eccezioni previste dalla legge;
  • all’Ufficio di sanità per le infrazioni commesse negli altri luoghi chiusi accessibili al pubblico (es: gli edifici e i veicoli dei trasporti pubblici, ospedali e strutture sanitarie, locali di musei, teatri e cinema ecc.).

 
La vigilanza e il perseguimento penale sul divieto di vendere prodotti per fumatori ai minori di 18 anni compete:

  • al Servizio autorizzazioni, commercio e giochi della Polizia cantonale per le violazioni commesse negli esercizi alberghieri e della ristorazione;
  • all’Ufficio di sanità per le infrazioni commesse negli altri luoghi chiusi accessibili al pubblico aperti (es: chioschi, edicole, stazioni di servizio, grandi magazzini ecc.).

Servizio di promozione e di valutazione sanitaria

Contatti

Via Dogana 16
6501 Bellinzona
tel. +41 91 814 30 50
fax +41 91 814 44 46
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