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Cosa dice la legge

In Ticino, dal 1° giugno 2023 le sigarette elettroniche e i prodotti simili sono equiparati a tutti gli effetti alle sigarette tradizionali. Pertanto, ne è vietata la distribuzione e la vendita a giovani minori di 18 anni e il consumo in luoghi chiusi accessibili al pubblico. I divieti si applicano a prodotti con e senza nicotina.
Questo provvedimento è stato introdotto con la modifica della Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria), proposta del Dipartimento della sanità e della socialità.

Il 1° luglio 2026, inoltre, è entrato in vigore il nuovo Regolamento concernente la protezione contro il fumo che, a tutela della salute pubblica e, in particolare, delle giovani generazioni, assicura strumenti di controllo, una maggiore vigilanza e strumenti sanzionatori adeguati all’evoluzione del mercato dei prodotti del tabacco, delle sigarette elettroniche e dei prodotti contenenti nicotina.

Svizzera

Il 1° ottobre 2024 è entrata in vigore la Legge federale sui prodotti del tabacco e sulle sigarette elettroniche (LPTab) e la relativa ordinanza (OPTab). Oltre ai classici prodotti del tabacco destinati a essere fumati, la LPTab disciplina anche i prodotti del tabacco destinati a essere riscaldati, fiutati o a uso orale (come lo snus), le sigarette elettroniche e le relative ricariche contenenti liquidi con o senza nicotina, i prodotti da fumo a base di erbe e i prodotti simili contenenti nicotina che non rientrano già in altre normative (come i sacchetti di nicotina senza tabacco per uso orale). La LPTab mira a proteggere la salute della popolazione, e in particolare quella dei più giovani; vieta perciò la consegna di questi prodotti ai minorenni, disciplina l’esecuzione dei test d’acquisto per la sorveglianza del mercato, impone restrizioni alla pubblicità e regola altri campi.

Infine, la Legge federale concernente la protezione contro il fumo passivo (LF fumo passivo) e l’ordinanza associata (OPFP) disciplinano la protezione contro il fumo passivo tramite il divieto di fumare e svapare nei locali chiusi accessibili al pubblico o adibiti a luoghi di lavoro.

Oltre al Ticino, altri Cantoni hanno anticipato la Legge federale adottando un divieto cantonale di vendita e/o restrizioni alla pubblicità con lo scopo di sensibilizzare e rafforzare l’adozione di un comportamento consapevole e nel rispetto degli altri.

Domande frequenti

In Ticino la distribuzione e la vendita a giovani minori di 18 anni di prodotti del tabacco, prodotti contenenti succedanei del tabacco o prodotti simili per contenuto o modalità di consumo è vietata. Tale divieto è applicabile anche alla distribuzione e alla vendita a giovani minori di 18 anni di dispositivi che permettono di inalare le emissioni di un liquido con o senza nicotina, riscaldato tramite una fonte di energia esterna (le sigarette elettroniche o i prodotti simili per contenuto o modalità di consumo). La vendita di questi prodotti tramite distributori automatici è autorizzata unicamente a condizione che il rispetto del divieto sia garantito da adeguate misure di controllo.

Art. 52a Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario, Legge sanitaria

I responsabili dei punti di vendita devono esporre il cartello di divieto di consegna ai minori previsto dalla legge, fornito gratuitamente dall'Ufficio del medico cantonale.
Inoltre, devono istruire il personale di vendita e i gerenti sul rispetto delle leggi federali e cantonali relative al tabacco e alla protezione dal fumo.

Art. 12 cpv. 1 e 2 Regolamento concernente la protezione contro il fumo
 

Il personale di vendita deve controllare l’età del cliente, esigendo la presentazione di un documento di identità in caso di dubbi.

Art. 52a cpv. 2 Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario, Legge sanitaria

Il Laboratorio cantonale può svolgere test d’acquisto o affidare tale incarico a terzi, sorvegliare il mercato, perseguire e giudicare le violazioni alle disposizioni penali della Legge federale sui prodotti del tabacco e sulle sigarette elettroniche. 

Art. 7 Regolamento concernente la protezione contro il fumo

No. In Ticino nei luoghi chiusi accessibili al pubblico o adibiti a luoghi di lavoro per più persone è vietato fumare, rispettivamente consumare, prodotti del tabacco, prodotti contenenti succedanei del tabacco o prodotti simili per contenuto o modalità di consumo. Tale divieto è applicabile anche ai dispositivi che permettono di inalare le emissioni di un liquido con o senza nicotina riscaldato tramite una fonte di energia esterna (le sigarette elettroniche o i prodotti simili per contenuto o modalità di consumo).

Art. 52 Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario, Legge sanitaria

Sono luoghi accessibili al pubblico in particolare: gli edifici dell’amministrazione pubblica; gli ospedali e le altre strutture sanitarie; gli asili, le case per anziani e gli stabilimenti simili; gli stabilimenti per l’esecuzione delle pene e delle misure; gli istituti di formazione; i locali di musei, teatri e cinema; i centri sportivi; le imprese del settore alberghiero e della ristorazione; gli edifici e i veicoli dei trasporti pubblici; i negozi e i centri commerciali.
Inoltre, sono luoghi accessibili al pubblico, in particolare: i luoghi di svago e culturali; gli spazi adibiti a fiere e mostre; tutte le strutture dove si svolgono attività per e con i minorenni. Il divieto si estende pure agli spazi pubblici accessori dei luoghi accessibili al pubblico quali ad esempio atrii, corridoi, foyer e servizi igienici.

Art. 1 cpv. 2 Legge federale concernente la protezione contro il fumo passivo e Art. 11 Regolamento concernente la protezione contro il fumo

Sono considerati aperti gli spazi che presentano un’apertura direttamente verso l’esterno di almeno la metà del perimetro della struttura; l’apertura del soffitto non è presa in considerazione. Tende, gazebo, vetrate, terrazze, porticati e altre strutture analoghe sono considerati spazi chiusi se non rispondono a questi requisiti.

Art. 11 cpv. 3 e 4 Regolamento concernente la protezione contro il fumo

La pubblicità per i prodotti del tabacco e le sigarette elettroniche, nonché per gli oggetti che costituiscono un’unità funzionale con un prodotto del tabacco, è vietata se si rivolge ai minorenni e segnatamente: sul materiale scolastico, sui giocattoli, su oggetti pubblicitari consegnati ai minorenni, su quotidiani, riviste o altre pubblicazioni nonché su pagine internet destinati a minorenni, nei luoghi frequentati principalmente da minorenni e in occasione di manifestazioni alle quali partecipano principalmente minorenni.
La pubblicità è inoltre vietata: se è praticata mediante confronti di prezzi o promesse di accessori in omaggio, su manifesti esposti su suolo pubblico o privato visibili da chi si trova sul suolo pubblico, nei cinema, sui mezzi di trasporto pubblico e all’interno degli stessi, in o su edifici o parti di edifici adibiti a scopi pubblici e nelle aree adiacenti, nei campi sportivi e in occasione di manifestazioni sportive.

Art. 18 Legge federale sui prodotti del tabacco e sulle sigarette elettroniche

Sì. In caso di violazione del divieto di fumare, oltre al trasgressore può essere punito il gestore della struttura medesima o il datore di lavoro.

Art. 14 cpv. 1 Regolamento concernente la protezione contro il fumo

Sì. In caso di violazione del divieto di consegna ai minorenni sono punibili il titolare della ditta o i suoi rappresentanti, il gerente, il personale di vendita, così come i clienti e gli avventori.

Art. 14 cpv. 2 Regolamento concernente la protezione contro il fumo

Vigilanza, sanzioni e competenze

Rispetto del divieto di fumare e svapare:

Nelle imprese del settore alberghiero e della ristorazione disciplinate dalla Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione

Servizio autorizzazioni, commercio e giochi
Dipartimento delle istituzioni (DI)

Negli spazi adibiti a luogo di lavoro per più persone

La definizione dei luoghi di lavoro figura nella Legge federale sul lavoro. In via di principio, la legge è applicabile a tutte le aziende pubbliche e private, fatte salve le eccezioni previste

Ufficio dell'ispettorato del lavoro
Dipartimento delle finanze e dell'economia (DFE)

Negli altri luoghi chiusi accessibili al pubblico (edifici e veicoli dei trasporti pubblici, ospedali e strutture sanitarie, musei, teatri e cinema ecc.)Ufficio di sanità
Dipartimento della sanità e della socialità (DSS)

 

Rispetto del divieto di consegnare prodotti del tabacco, sigarette elettroniche e prodotti simili ai minori di 18 anni:

Nelle imprese del settore alberghiero e della ristorazione disciplinate dalla Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazioneServizio autorizzazioni, commercio e giochi
Dipartimento delle istituzioni (DI)
Controlli del mercato e test d'acquisto previsti dalla legislazione federale

Laboratorio cantonale
Dipartimento della sanità e della socialità (DSS)

Rispetto delle disposizioni su pubblicità, promozione e sponsorizzazione:
Ufficio di sanità, Dipartimento della sanità e della socialità (DSS)

 

Autorizzazioni nell'ambito degli esercizi alberghieri e della ristorazione:
Servizio autorizzazioni, commercio e giochi, Dipartimento delle istituzioni (DI)

 

Autorizzazione di strutture per fumatori al di fuori delle imprese di ristorazione:
Ufficio di sanità, Dipartimento della sanità e della socialità (DSS)

 

Prevenzione, informazione e sensibilizzazione del pubblico:
Servizio di promozione e di valutazione sanitaria, Ufficio del medico cantonale, Dipartimento della sanità e della socialità (DSS)