Vigilanza
La vigilanza sanitaria viene esercitata in differenti ambiti:
- vigilanza sulle strutture sanitarie del Cantone (art. 79 LSan), come le case anziani;
- vigilanza sugli operatori sanitari indipendenti che offrono le medesime prestazioni a domicilio, ossia i servizi di assistenza e cura a domicilio (SACD).
Una struttura sanitaria con pazienti degenti necessita di un'autorizzazione all'esercizio per poter iniziare la propria attività e al fine di poterla ottenere deve conformarsi a dei requisiti di qualità che devono essere verificati dal servizio Vigilanza e Qualità dell'Ufficio del medico cantonale.
A questo proposito i responsabili del servizio sono autorizzati legalmente dal Medico cantonale ad ispezionare la struttura in qualunque momento e senza preavviso, per accertarsi che le norme stabilite siano applicate correttamente.
I requisiti che devono essere adempiuti e verificati da questo servizio sono stabiliti dall'articolo 81 della Legge sulla promozione della salute pubblica e il coordinamento sanitario e sono i seguenti:
- disponibilità di un direttore amministrativo e di un direttore sanitario;
- organizzazione interna che possa garantire sicurezza, qualità, cure e prestazioni ai pazienti;
- un numero adeguato di operatori sanitari, di strutture, servizi e attrezzature sanitarie.
In questo settore viene pure offerta consulenza agli istituti e agli operatori sanitari.