Libero esercizio degli operatori
Alcune attività professionali potenzialmente pericolose per il paziente sono subordinate al rilascio di un'autorizzazione da parte dell'Ufficio di sanità. Tra queste le attività di tutti gli operatori sanitari.
Base legale
A partire dal 1. settembre 2007 le professioni di medico, dentista, chiropratico, farmacista e veterinario sono disciplinate dalla Legge federale sulle professioni mediche universitarie.
La competenza per il rilascio delle autorizzazioni d'esercizio e per la vigilanza è invece rimasta ai Cantoni. La Legge sanitaria cantonale continua inoltre a fungere da supporto per l'interpretazione della Legge federale.
Le altre professioni sanitarie continuano invece a essere disciplinate dal diritto cantonale e in particolare dalla Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria).
Recapito svizzero
Attiriamo inoltre l'attenzione sul fatto che in virtù dell'art. 11 cpv. 3 della Legge sulla procedura amministrativa (LPAmm) del 24 settembre 2013 l'operatore sanitario è tenuto ad indicare, per gli eventuali ulteriori scambi di corrispondenza, un recapito in Svizzera.
In caso contrario l'istanza verrà ritornata con preghiera di adempiere a quanto richiesto sopra.
NOTA BENE
Tutte le istanze di competenza dell'Ufficio di sanità vanno inoltrate unicamente su supporto cartaceo. Ciò vale anche per la documentazione da allegare.
Salvo casi di vera urgenza, si prega l'utenza di astenersi dal voler anticipare per fax o posta elettronica i propri atti. Questa modalità non fa altro che contribuire ulteriormente al sovraccarico dell'Ufficio di sanità e causa così ulteriori ritardi nell'evasione di tutte le pratiche.
Le istanze inoltrate per posta elettronica e per fax non vengono pertanto considerate.