Strutture e servizi
Le autorizzazioni all'esercizio di strutture e servizi sanitari pubblici o privati sono concesse se soddisfatti i requisiti previsti dalla Legge sanitaria del 18 aprile 1989 e più precisamente:
- Ospedali, cliniche, case per anziani (art. 80 e 81 Legge sanitaria)
- Laboratori di analisi sanitarie (art. 85 Legge sanitaria)
- Servizi di assistenza e cura a domicilio (art. 80 e 81 Legge sanitaria e Regolamento sui requisiti essenziali di qualità per i servizi di assistenza e cura a domicilio)
Le autorizzazioni di esercizio sono concesse dal Consiglio di Stato.
L’Ufficio competente per l'istruzione delle pratiche è l’Ufficio di sanità.