Obbligo di licenza per la manipolazione di radiazioni ionizzanti
Secondo l'art 28 della legge del 22 marzo 1991 sulla radioprotezione (LRaP), é sottoposto all'obbligo di licenza per l'impiego di radiazioni ionizzanti chiunque fabbrica, smercia, installa o utilizza impianti ed apparecchi che possono emettere radiazini ionizzanti, chi utilizza sostanze radioattive o apparecchi e oggetti che contengono sostanze radioattive e chi applica al corpo umano radiazioni ionizzanti e sostanze radioattive.
Se all'avvio della vostra attività doveste installare e/o mettere in esercizio un impianto medico a raggi X, vi preghiamo di presentare all'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) una domanda di licenza.
Il relativo formulario, ma anche altri, sono disponibili sulla nostra pagina Internet
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP, Divisione radioprotezione
Teniamo a ricordarvi che l'installazione e l'esercizio di impianti a raggi X senza una licenza valida
dell'UFSP sono vietati. È necessaria una licenza per ogni impianto a raggi X.