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Obbligo di licenza per la manipolazione di radiazioni ionizzanti

Secondo l'art 28 della legge del 22 marzo 1991 sulla radioprotezione (LRaP), é sottoposto all'obbligo di licenza per l'impiego di radiazioni ionizzanti chiunque fabbrica, smercia, installa o utilizza impianti ed apparecchi che possono emettere radiazioni ionizzanti, chi utilizza sostanze radioattive o apparecchi e oggetti che contengono sostanze radioattive e chi applica al corpo umano radiazioni ionizzanti e sostanze radioattive.

Se all'avvio della vostra attività doveste installare e/o mettere in esercizio un impianto medico a raggi X, vi preghiamo di presentare all'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) una domanda di licenza.


Teniamo a ricordarvi che l'installazione e l'esercizio di impianti a raggi X senza una licenza valida dell'UFSP sono vietati. È necessaria una licenza per ogni impianto a raggi X.