Chiusure natalizie
I servizi dell’Amministrazione cantonale rimarranno chiusi i pomeriggi del 24 e del 31 dicembre 2024.
L'Ordinanza federale concernente la macellazione e il controllo delle carni del 23 novembre 2005 (OMCC) prescrive che gli animali le cui carni sono destinate al commercio devono essere:
Le carni atte al consumo vengono contrassegnate con un bollo di ispezione ufficiale.
L'OMCC definisce la macellazione casalinga in modo restrittivo: si tratta unicamente della macellazione di animali
Per le macellazioni casalinghe non è necessario ricorrere ad un macello collaudato e al controllo delle carni.
Tutti gli altri casi (p.es macellazione e vendita diretta in azienda agricola, macellazione e consumo diretto in azienda agrituristica; macellazione per terzi come macellerie, ristoranti, grotti, dettaglianti, ecc.;) rientrano sotto la definizione di macellazione professionale, e richiedono l'obbligo di:
817.0
Legge federale del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr)
817.02
Ordinanza del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr)
817.190
Ordinanza concernente la macellazione e il controllo delle carni (OMCC)
817.190.1
Ordinanza del DFE del 23 novembre 2005 concernente l'igiene nella macellazione (OIgM)
817.021.23
Ordinanza del DFI del 26 giugno 1995 sulle sostanze estranee e sui componenti presenti negli alimenti (OSoE)
REG. UE 37/2010
DELLA COMMISSIONEdel 22 dicembre 2009 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (PDF