Gli assicurati dell’AI hanno diritto, nei limiti fissati in un elenco allestito dal Consiglio federale, ai mezzi ausiliari di cui necessitano per poter continuare ad esercitare un’attività lucrativa, ad adempiere le mansioni consuete o condurre con la maggiore indipendenza e autonomia possibile la loro vita privata.
I beneficiari di rendite AVS di prestazioni complementari residenti in Svizzera hanno diritto al rimborso della spesa dei seguenti mezzi ausiliari:
L’AVS assume di regola il 75% dei costi netti di questi strumenti, mentre fornisce un contributo forfettario per l’acquisto di apparecchi acustici e di carrozzelle senza motore.
Servizio valutazione prestazioni
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