L'AVS serve a coprire le esigenze esistenziali di base quando, causa vecchiaia o decesso, viene a mancare il reddito proveniente da attività lucrativa. L'AVS versa prestazioni di vecchiaia (rendita di vecchiaia) o per i superstiti (rendite vedovili e per gli orfani).
L'AVS serve a finanziare le seguenti prestazioni:
Le ultime due rendite sono anche denominate rendite per i superstiti.
Ricevono una rendita di vecchiaia ordinaria le persone che vantano almeno un anno intero di reddito, di accrediti per compiti educativi o assistenziali e che raggiungono l'età di riferimento.
L'età di riferimento è per gli uomini 65 anni, 64 anni per le donne nate fino al 1960 mentre per le categorie di donne nate tra il 1961 e il 1963, l'età di riferimento verrà aumentata progressivamente di 3 mesi all'anno, nello specifico:
Anno Età di riferimento delle donne Anno di nascita delle donne
2024 64 anni (nessun aumento) 1960
2025 64 anni + 3 mesi 1961
2026 64 anni + 6 mesi 1962
2027 64 anni + 9 mesi 1963
2028 65 anni 1964
Le donne nate nel 1964 e successivamente avranno l'età di riferimento uguale a quella degli uomini, ossia 65 anni.
È competente a ricevere le richieste e a pagare le rendite la cassa di compensazione a cui il datore di lavoro ha versato gli ultimi contributi.
Per gli indipendenti e per le persone senza attività lucrativa la cassa di compensazione a cui sono affiliati.
Se più casse di compensazione sono contemporaneamente competenti, il beneficiario della rendita designa la cassa che dovrà fissare e pagare la rendita di vecchiaia.
Presso la cassa di compensazione che paga già la rendita al primo coniuge avente diritto.
La richiesta di rendita di vecchiaia dovrebbe essere compilata e inoltrata circa 4 mesi prima del raggiungimento dell’età di riferimento.
Beneficiarie e beneficiari di prestazioni dell’AVS sono obbligati ad informare in caso di cambiamento della loro situazione personale (cambiamento di indirizzo, di stato civile e decesso). Inoltre, deve essere comunicata la nascita dei figli. Il cambiamento di stato civile può influire sulle prestazioni ed il loro importo. La mancata informazione può portare alla notifica di una decisione di restituzione di prestazioni percepite a torto. È quindi nell'interesse di ognuno rispettare questo obbligo.
Se un coniuge era esentato dal pagamento dei contributi in quanto l’altro li pagava per lui, oppure se aveva diritto ad accrediti per compiti educativi o assistenziali per almeno un anno intero, viene pagata una rendita. In caso di lacune contributive vi è il diritto ad una rendita parziale.
Servizio rendite
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tel. +41 91 821 92 70
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