Gli assicurati dell’AI hanno diritto, nei limiti fissati in un elenco allestito dal Consiglio federale, ai mezzi ausiliari di cui necessitano per poter continuare ad esercitare un’attività lucrativa, ad adempiere le mansioni consuete o condurre con la maggiore indipendenza e autonomia possibile la loro vita privata.
Gli assicurati dell’AI hanno diritto a quei mezzi ausiliari (semplici, adeguati ed economici) che permettono di:
Quando è possibile i mezzi ausiliari sono forniti dai depositi dell’AI.
In caso contrario può essere autorizzato l’acquisto.
Servizio valutazione prestazioni
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