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Responsabilità del datore di lavoro (art. 52 LAVS)

Il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell'assicurazione.

Se il datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell'amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l'intero danno.

Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in tre anni dal momento in cui la Cassa di compensazione competente ha avuto conoscenza del danno, ma in ogni caso in dieci anni dall'insorgere del danno (cfr. combinati artt. 52 cpv. 3 LAVS e 60 CO, modifica dal 1. gennaio 2020).

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