L'affiliazione ad una cassa di compensazione ed il relativo obbligo di pagamento degli oneri sociali nelle varie tipologie di assicurato (indipendente, senza attività lucrativa, datore di lavoro).
I cittadini svizzeri o di uno Stato UE/AELS che lasciano la Svizzera non sono più assicurati all'AVS/AI/IPG obbligatoria e possono, a certe condizioni, affiliarsi facoltativamente. Le condizioni sono:
Possono così continuare ad essere assicurati per l'AVS/AI ed evitare che loro o i loro superstiti ricevano delle rendite AVS (rendite parziali) che computano solamente i contributi e gli anni contributivi pagati in Svizzera.
Gli studenti senza attività lucrativa che spostano il proprio domicilio dalla Svizzera per seguire una formazione all'estero possono, a certe condizioni, rimanere assicurati all'AVS/AI/IG obbligatoria fino al 31 dicembre del loro 30° compleanno. Le condizioni sono:
D'altra parte, gli studenti che mantengono il domicilio in Svizzera durante gli studi all'estero, sono assicurati obbligatoriamente in Svizzera e si devono annunciare presso la cassa di compensazione del proprio Cantone di domicilio.
Tutti le cittadine ed i cittadini svizzeri hanno diritto al versamento di una rendita, se agli aventi diritto possono essere computati almeno un anno intero di reddito, accrediti per compiti educativi o assistenziali. Questo indipendentemente dal luogo di residenza e dal fatto che fossero assicurati in modo obbligatorio o facoltativo.
Chi viaggia all'estero non per motivi di lavoro, per un periodo di breve durata e mantiene il domicilio in Svizzera, rimane assicurato obbligatoriamente e continua a pagare i contributi. Consigliamo comunque di prendere contatto con la propria cassa di compensazione al fine di fornire i riferimenti e indirizzo al quale poter inviare tutta la corrispondenza e la relativa fatturazione dei contributi durante la propria assenza.
Le persone che lavorano temporaneamente in un altro Paese per conto del datore di lavoro svizzero, a certe condizioni, possono continuare ad essere assicurate all'AVS/AI/IPG obbligatoria.
In caso di distacco in Stati UE/AELS oppure Convenzionati, il datore di lavoro procura al salariato il certificato di distacco presso la propria cassa di compensazione.
Nel caso di attività in Stati non UE/AELS e non contraenti invece, possono continuare l'assicurazione se esse sono state assicurate almeno 5 anni consecutivi immediatamente prima dell'inizio dell'attività all'estero, o del termine del periodo di attività all'estero ammesso da una Convenzione internazionale.
Tale richiesta deve essere depositata alla cassa di compensazione competente in forma scritta entro un termine di sei mesi a contare dall'inizio dell'attività all'estero.
Le persone che ritrasferiscono il loro domicilio in Svizzera dopo un periodo lungo di residenza all'estero, sottostanno di nuovo all'obbligo contributivo all'AVS/AI/IPG.
Per chi era affiliato facoltativamente all'estero all'AVS/AI, è importante che annunci immediatamente il cambiamento alla rappresentanza svizzera all'estero competente, alla Cassa svizzera di compensazione a Ginevra e al controllo abitanti del nuovo luogo di domicilio.
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