Le prestazioni complementari sono suddivise in due categorie che sono:
Prima di procedere al calcolo della prestazione complementare, il richiedente PC deve soddisfare le seguenti condizioni:
Le persone che hanno raggiunto l'età pensionabile o sono invalide, vedove od orfane e non hanno diritto a una rendita perché non hanno versato contributi all'AVS o all'AI o li hanno versati per un periodo troppo breve, possono comunque fare valere il proprio diritto alle PC, se adempiono certe condizioni.
Una volta soddisfatti i requisiti soprastanti si procede alla verifica del diritto PC per il tramite di un calcolo.
Questo calcolo è la differenza fra le spese riconosciute e i redditi computabili.
Il bisogno alle PC va accertato individualmente ed anche l’ammontare delle prestazioni complementari deve essere stabilito di caso in caso.
Il diritto PC, di regola, decorre all'inizio del mese in cui è stata presentata la richiesta PC.
L’esecuzione è compito dei Cantoni che ricevono sussidi dalla Confederazione.
Le PC sono interamente finanziate dagli enti pubblici e non comportano la riscossione di contributi sul reddito.
Compilando il formulario apposito, che può essere richiesto presso l'Agenzia AVS del proprio comune di domicilio, e riconsegnandolo alla stessa.
Il formulario dev'essere debitamente compilato e corredato di tutta la documentazione necessaria, per evitare ritardi nell'evasione della pratica.
Sì, i beneficiari di prestazioni complementari AVS e AI hanno diritto al rimborso delle spese di malattia previste dalle relative normative.
Per chiedere il rimborso bisogna inviare o consegnare presso la ricezione dell’Istituto delle assicurazioni sociali gli originali delle fatture o dei conteggi della propria cassa malati.
Per le persone a beneficio della prestazione complementare AVS/AI il premio viene assunto dal Cantone e versato direttamente all’assicuratore malattie.
Se la lacuna di reddito è superiore al premio effettivo dell'assicuratore malattia, quest'ultimo viene assunto soltanto fino a concorrenza del premio effettivo dell'assicuratore LAMal, se quest'ultimo è inferiore al premio forfetario deciso dalla Confederazione.
Se la lacuna di reddito è inferiore all'importo minimo stabilito dall'articolo 9 cpv. 1 LPC, all'assicuratore malattia verrà versato unicamente l'importo minimo.
Se la lacuna di reddito è superiore all'importo minimo stabilito dall'articolo 9 cpv. 1 LPC ma inferiore al premio effettivo, all'assicuratore malattia verrà corrisposta la suddetta lacuna di reddito.
Servizio prestazioni complementari
Via Ghiringhelli 15a
6501 Bellinzona
tel. fabbisogno +41 91 821 92 20
tel. cure dentarie +41 91 821 92 55
tel. spese di malattia +41 91 821 92 27
fax +41 91 821 92 99